Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-11-2010) 22-01-2011, n. 2228

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ribaltava, su appello del PG presso quella Corte, la pronuncia di assoluzione di M.F. dalla imputazione di minaccia a pubblico ufficiale, pronunciata dal quel Tribunale in data 4 giugno 2008, rilevando che contrariamente a quanto affermato in sentenza dal primo giudice era certo che l’imputato, secondo le dichiarazioni della parte offesa, aveva profferito minacce nei confronti dei due pubblici ufficiali per costringerli a non controllarlo. Riteneva l’ipotesi di cui all’art. 336 c.p., comma 2 e lo condannava alla pena di legge.

Ricorre il M. e deduce patente contraddittorietà della decisione, che non aveva individuato in che consistessero le minacce, non risultanti dalla testimonianza delle p.o. raccolta in dibattimento con verbale riassuntivo, sul punto generico.

Lamenta poi che la corte ha erroneamente individuato la fattispecie di resistenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

1. Risulta dal testo della sentenza impugnata che la Corte si è attenuta alla valutazione della testimonianza della parte offesa, che come è pacifico, può costituire prova piena per la affermazione di responsabilità dell’imputato sulla scorta della quale risultava che il M. aveva profferito minacce, nei confronti dei pu che lo stavano controllando ed ne ha desunto dalla contestualità delle stesse con l’atto di identificazione in corso la chiara volontà di impedire che gli agenti procedessero nei suoi confronti.

A fronte di tale precisa ricostruzione dei fatti e della loro logica valutazione, che come tale si sottrae al controllo di questa corte, il M. oppone una generica indeterminatezza della verbalizzazione della testimonianza, per dedurne la mancanza di certezza in ordine al reale tenore delle frasi escusse.

Vale, però, sul punto mettere in evidenza che il giudice distrettuale nel ribaltare il giudizio di responsabilità ha fatto riferimento alle risultanze esposte nella sentenza di prime cure, che aveva dato atto della coincidenza tra la versione dello stesso imputato sulle frasi pronunciate e quanto enunciato nel capo di imputazione, che le riportava espressamente, ne ha reputato la idoneità ed offensività penalmente rilevante, erroneamente esclusa dal primo giudice.

Non ha, quindi fondamento alcuna la denunciata di contraddittorietà e carenza dell’iter motivazionale, cui si appunta il M., che imposta la sua dialettica su dati parziali ed irrilevanti.

Del tutto generico è il motivo con cui si deduce la diversa qualificazione del fatto nel reato di resistenza, laddove esattamente è stata individuata la sussistenza di quello contestato stante la finalizzazione della sua condotta come sopra richiamata.

In conseguenza della dichiarata inammissibilità il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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