Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-02-2011, n. 3851 Espropriazione forzata presso terzi; Pignoramento di crediti di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. P.A., creditore di C.P.S. – dipendente della FIAT Auto spa – per L. 5.370.000, pignorò nel 1998 il credito di quest’ultimo verso il suo datore di lavoro per retribuzione e T.F.R.; quest’ultimo, rendendo la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., precisò che il credito era oggetto di precedente assegnazione in favore della Cassa di Risparmio di Cuneo, quale mandataria della SILF – Società Italiana Leasing e Finanziamenti spa, per un credito di L. 10.544.731 con pagamenti già avvenuti per L. 9.804.000. All’esito di tale successiva espropriazione presso terzi, il P. conseguì ordinanza ex art. 553 c.p.c. con la quale era ordinato alla FIAT Auto spa il pagamento del quinto dello stipendio dovuto al C., dopo l’estinzione del precedente pignoramento e fino a concorrenza della somma di L. 6.771.634 oltre interessi legali e spese.

1.2. Il P., ricostruita presuntivamente ed unilateralmente la scadenza della prima assegnazione, si vide opporre dalla FIAT Auto spa, cui si era stragiudizialmente rivolto, la persistenza delle trattenute in relazione ad un tasso convenzionale del 19%, benchè non specificato in sede di dichiarazione; e pertanto, ritenendo indebito il rifiuto di corrispondere il quinto ritenuto libero dello stipendio, egli agì, in forza dell’ordinanza di assegnazione in suo favore emessa, contro la FIAT Auto spa. Questa propose peraltro opposizione all’esecuzione, sia pur versando, in sede di conversione del pignoramento, le somme vantate dalla controparte; ed all’esito della chiamata in causa della prima assegnataria SILF e di una C.T.U. contabile, il Tribunale affermò la correttezza del computo del credito a base del primo pignoramento e dei conseguenti pagamenti del terzo costituito quale debitore diretto del pignorante, accogliendo l’opposizione e condannando il P. alla restituzione di quanto percepito in dipendenza dell’esecuzione contro la FIAT Auto.

1.3. Il P. propose appello, dolendosi dell’incompletezza e reticenza della dichiarazione resa dal terzo FIAT Auto spa nel corso dell’espropriazione presso terzi da lui intentata, le quali avevano, a suo dire, fondato una responsabilità diretta di quella per la differenza tra la misura legale del tasso, unica a potersi riconoscere in difetto di dichiarazione diversa, e quella extralegale effettivamente applicata in forza del titolo esecutivo azionato dal primo assegnatario.

1.4. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 554/08, pubbl. il 21.4.08 e notificata il 24.10.08, ha rigettato il gravame, perchè la dichiarazione riguarda il debito del terzo verso l’esecutato, ma non l’entità di sorta ed accessori secondo le precedenti ordinanze ex art. 553 c.p.c., mentre non fonda alcun debito in capo al dichiarante per la differenza tra gli interessi legali e quelli extralegali applicati ma non dichiarati; inoltre, l’indicazione della precedente assegnazione costituisce il secondo pignorante come interventore tardivo e quindi soggetto agli effetti di quella, con conseguente diritto di soddisfarsi soltanto dopo l’estinzione del credito relativo alla prima.

2. Avverso tale sentenza P.A. propone ricorso per cassazione, al quale resiste, con controricorso, la Fiat Auto spa, ora Fiat Group Automobiles spa; e, per l’udienza pubblica del 21.1.11, solo la controricorrente presenta memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e partecipa alla discussione orale.

Motivi della decisione

3.1. P.A. censura la gravata sentenza in base ad un unico motivo, non definito nè sussunto formalmente entro alcuna delle previsioni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ma concluso con il seguente quesito di diritto: il terzo che, nel rendere la dichiarazione prevista dagli artt. 547 e 550 c.p.c., evidenzi la esistenza di una precedente esecuzione ma indichi in modo errato o incompleto i dati significativi della stessa, quali la entità del credito, l’eventuale tasso di interesse extralegale e le ritenute già operate, è obbligato a subire gli effetti della seconda assegnazione soddisfacendo il secondo creditore nei tempi e nei modi che dalla dichiarazione resa deriverebbero? In particolare, l’aver omesso di precisare che il credito di cui al pignoramento per il quale vi è già stata assegnazione beneficia di un tasso di interesse superiore a quello legale autorizza il secondo creditore a fondatamente ritenere che il tasso da conteggiare sia quello legale? 3.2. Delle controparti la Fiat Group Automobiles spa propone controricorso, ampiamente argomentando sulla correttezza dei versamenti delle somme dovute quale terzo, in quanto comprensive degli accessori recati dal titolo (giudiziale) posto a base della prima assegnazione ed in conformità alla seconda ordinanza di assegnazione, che "accodava" i pagamenti al secondo assegnatario a quelli dovuti al primo.

4. Il ricorso è infondato:

4.1. anzichè al tenore della sola dichiarazione resa dal terzo debitore, il creditore avrebbe dovuto fare riferimento anche e soprattutto a quello del titolo esecutivo giudiziale da lui stesso azionato, cioè a quello dell’ordinanza di assegnazione in suo favore – e, si badi, su sua espressa richiesta – emessa dal giudice dell’esecuzione, sola a fondare in capo a lui un diritto di credito diretto nei confronti del terzo pignorato (che, com’è noto, prima di tale ordinanza resta debitore esclusivamente del debitore pignorato, senza alcun rapporto con il pignorante diverso dall’obbligo integrante un onere in senso tecnico – di non estinguere il proprio debito al di fuori del controllo del giudice dell’esecuzione);

4.2. tale ordinanza, per quanto è dato desumere dalla sentenza gravata (penultimo capoverso della pag. 3), espressamente si articola in un ordine alla Fiat Auto spa di pagare al P. il quinto dello stipendio dovuto al C., "dopo l’estinzione del precedente pignoramento": in tal modo, sia pure senza fornire alcun dato ulteriore, il titolo esecutivo che il P. vede formato a suo favore gli riconosce un credito verso la Fiat Auto spa, ma solo a far tempo dal giorno futuro in cui il precedente pignoramento sarà estinto;

4.3. in tal modo l’ordinanza di assegnazione conseguita dal P. si riferisce manifestamente all’estinzione in senso evidentemente oggettivo, con riguardo cioè all’evento materiale del soddisfacimento del credito posto a base del relativo pignoramento e quindi secondo il titolo in quella sede azionato, quand’anche siano rimasti ignoti gli elementi per determinare l’esatto ammontare di quel credito e, di conseguenza, l’epoca del suo presumibile soddisfacimento: è noto infatti che, per tale ricostruzione, è indispensabile l’indicazione della sorta capitale originaria, degli interessi già corrisposti, del tasso applicato, delle spese od altri accessori eventualmente – e del tutto verosimilmente, essendosi formato il titolo, cioè l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., all’esito di un procedimento esecutivo – riconosciuti;

4.4. se si ricorda però che l’ordinanza di assegnazione ottenuta dal creditore pignorante successivo è sì fondata su di una dichiarazione che tali elementi non ha fornito, ma pur sempre a seguito di una domanda in tal senso formulata proprio dal creditore, è agevole concludere nel senso che questi, a tanto liberamente determinandosi pur dinanzi ad una dichiarazione siffatta, ha accettato il rischio conseguente dalla carenza originaria ed incontestata di tali pur importanti elementi: rischio che consiste nell’incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito secondo le caratteristiche specifiche ed oggettive di quest’ultimo recate dal relativo titolo esecutivo;

4.5. pertanto, il titolo esecutivo di cui beneficia il creditore successivo pignorante, cioè il P., fa stato anche nei suoi confronti nonostante tale incertezza ed egli:

4.5.1. non può superarne il tenore testuale diversamente valorizzando precedenti atti del procedimento giudiziale in cui si è formato;

4.5.2. avverso le deficienze dei primi e soprattutto nel corso del secondo egli non ha ritenuto di reagire (come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, in ultima analisi con il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ma pur sempre avendo potuto egli sollecitare dichiarazioni integrative al terzo dichiarante): in virtù di principi generalissimi, il contenuto di un titolo esecutivo giudiziale – in questo caso, oltretutto definitivo – non può mai essere rimesso in discussione, nemmeno dal creditore, in sede di esecuzione, se non per fatti successivi alla conclusione del processo in cui si è formato;

4.6. poichè nessuna specificazione viene resa nè nella dichiarazione, nè e soprattutto nell’ordinanza di assegnazione in favore del creditore successivo pignorante, che anzi "accoda" quest’ultima alla totale estinzione del precedente pignoramento evidentemente considerato nella sua oggettività, può quindi concludersi che il terzo che abbia reso una dichiarazione positiva, ma non comprensiva degli elementi per la determinazione dell’esatta entità e scadenza della precedente assegnazione cui far seguire la nuova, non ha certo per ciò stesso assunto, neppure figurativamente, un obbligo per condizioni diverse o che si vorrebbero normali, quali la misura legale del tasso, dovendo prevalere invece l’entità oggettiva del credito come ricavabile sulla base del relativo titolo esecutivo; in mancanza, poi, in quest’ultimo di elementi univoci idonei alla puntuale determinazione e senza che il creditore assegnatario abbia impugnato un’ordinanza cosi imperfetta (in tal modo accettando i rischi derivanti da tali carenze), occorre fare riferimento all’entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita opposizione all’esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l’ordinanza di assegnazione;

4.7. la diversa giurisprudenza invocata dal ricorrente riguarda ora la qualificazione del carattere costitutivo della dichiarazione del terzo (Cass. 17367/03), ora l’omissione della dichiarazione di precedenti od ulteriori assegnazioni nella loro interezza (Cass. 3958/07): quanto al primo punto, effettivamente l’ammissione del terzo comprende solo la propria qualità di debitore del debitore esecutato, ma non si estende all’esatta entità del precedente credito assegnato, soprattutto quando esso derivi da un provvedimento giudiziale non ritualmente impugnato e quando la dichiarazione sia intrinsecamente priva di elementi idonei a determinarne con certezza entità e scadenza; e, quanto al secondo, la pretermissione di un ulteriore pignoramento riguarda la libertà o meno del credito del debitore ed attiene cioè alla sua stessa intrinseca pignorabilità, ma non il rapporto tra due assegnazioni tra loro successive e quindi il rapporto diacronico tra esse, voluto per libera scelta dal secondo creditore pignorante;

4.8. di conseguenza, sia pure all’esito del giudizio di mero accertamento dell’entità della precedente assegnazione – in cui la presente opposizione ad esecuzione si è risolta (avendo il creditore successivo pignorante accettato il rischio di procedere direttamente ad esecuzione, dopo non avere nelle competenti sedi contestato la dichiarazione del terzo posta a base del suo stesso titolo esecutivo), va confermata – per difetto di specifiche ed ammissibili doglianze avverso il merito degli accertamenti tecnici condotti nel corso del giudizio di opposizione – l’esattezza delle trattenute operate dal terzo anche con riguardo all’entità degli interessi dovuti sulla precedente assegnazione e, con questo, la fondatezza della relativa opposizione: ciò che comporta l’infondatezza del presente ricorso per cassazione.

5. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, peraltro, esse possono essere integralmente compensate, in considerazione del tenore incompleto della dichiarazione resa dalla terza debitrice e quindi della sua condotta nel procedimento esecutivo conclusosi con l’ordinanza che invano – sia pure malamente interpretandola – l’odierno ricorrente ha azionato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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