Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-02-2011, n. 4065 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 27 marzo 2006, la Corte d’Appello di Roma, non definitivamente pronunciando, rigettava il gravame svolto da C.E. e S.M., in proprio e quali eredi di S.B., contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna della Agricap spa, in liquidazione e del Concordato preventivo della predetta società, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni per licenziamento ingiustificato e dei danni materiali e morali derivati dalla morte di S.B. causata dalla nocività delle sostanze impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.

2. La Corte territoriale rigettava le eccezioni di estinzione del giudizio e di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni materiali e morali, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Liquidatore giudiziale in sede concordatizia della Agricap spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le intimate C.E. + 1 hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo al quale ha resistito il Liquidatore giudiziale; ha resistito, con controricorso, la Agricap spa, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.

4. Il Collegio, preso atto della rinunzia al ricorso principale e al ricorso incidentale e dell’accettazione della parte controricorrente e ritenuta la regolarità delle rinunzie e dell’accettazione ex artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *