Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 24-01-2011, n. 2277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 19.1.10 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la condanna emessa all’esito di rito abbreviato il 6.7.09 dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di B.A. per i delitti di estorsione e rapina.

Tramite il proprio difensore il B. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per omessa valutazione dei criteri dell’art. 133 c.p. in ordine al trattamento sanzionatorio, eccessivo rispetto alle modalità dei fatti, alla modesta intensità del dolo, al condizionamento dovuto al vizio parziale di mente già riconosciuto in prime cure, nonchè al corretto comportamento processuale di ammissione delle proprie responsabilità, il che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a dichiarare il vizio parziale di mente prevalente – anzichè meramente equivalente – sulla contestata recidiva e a concedere le attenuanti generiche.

1- Il ricorso è inammissibile perchè i motivi in esso dedotti si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., giacchè sostanzialmente il B. sollecita solo una nuova valutazione in punto di fatto sulla pena, che i giudici del merito hanno – con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni – determinato in complessivi anni 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa (con conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5) avuto riguardo alla gravità dei fatti, al loro protrarsi nel tempo e al clima di paura indotto nella vita della persona offesa (titolare di una tabaccheria, da cui il B. pretendeva denaro e sigarette), aggiungendo che tali rilievi non erano compatibili con l’invocato criterio di prevalenza del vizio parziale di mente sulla contestata recidiva specifica ed infraquinquennale e con la concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p..

E’ noto in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quali di essi ha inteso fare riferimento (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98;

Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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