Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-02-2011, n. 4061 Controversie di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società Fonti di Ramiola s.p.a. avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Parma, giudice del lavoro, respingeva la domanda di G.F., già dipendente di tale società con qualifica di dirigente, in relazione alla pretesa relativa all’indennità di mancato preavviso.

In particolare, la Corte di merito riteneva non dovuta l’indennità in quanto il G. si era dimesso senza giusta causa, non potendo ricollegarsi le sue dimissioni alla avvenuta sospensione della retribuzione, per la quale era rimasto accertato che egli, direttamente coinvolto nella gestione della società, aveva semplicemente preso atto, in esito ad una riunione ristretta cui aveva partecipato, delle difficoltà finanziarie dell’azienda, senza nulla recriminare circa la determinazione della datrice di lavoro di sospendere temporaneamente il pagamento delle retribuzioni.

2. Di questa sentenza il G. domanda la cassazione con ricorso articolato in tre motivi. La società è rimasta intimata.

3. Anteriormente all’udienza di discussione i difensori del ricorrente hanno depositato memoria con cui hanno comunicato alla Corte l’avvenuta transazione della lite – come da "atto di transazione" prodotto ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – e hanno chiesto, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità, o improcedibilità, del giudizio.

Motivi della decisione

In limine il Collegio osserva che dall’atto di transazione sopra menzionato risulta che il lavoratore e la società datrice di lavoro hanno definito in via transattiva la posizione contenziosa ricollegabile al rapporto di lavoro fra loro intercorso e che, in particolare, il G. ha rinunciato agli atti e all’azione relativi al ricorso qui in esame. Ne consegue, in mancanza dei presupposti formali per la pronuncia di estinzione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione – fra le medesime parti – delle spese del giudizio, alla stregua delle specifiche determinazioni, in tal senso, contenute nell’accordo transattivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e compensa le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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