Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 24-01-2011, n. 2326 Prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con sentenza in data 17.3.2010 il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, condannava S.S. e G.G. alla pena, rispettivamente, di Euro 9.000,00 di ammenda ed Euro 6.000,00 di ammenda per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 128 del 1959, art. 24, comma 1, e art. 28, comma 1, e art. 681, e succ. modif, perchè, in concorso tra loro, lo S. nella qualità di esecutore dei lavori ed il G., nella qualità di proprietario e possessore delle aree (in catasto foglio 30 part. 187, 189, 360, 96 e 297 del Comune di Sperlinga) effettuavano attività estrattiva di materiale inerte all’interno delle aree medesime senza averne fatto denuncia alle competenti autorità (capo a), di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 128 del 1959, artt. 6 e 681, e suc. modif. perchè in concorso tra loro nelle rispettive qualità effettuavano l’attività estrattiva senza aver eseguito la nomina di un direttore responsabile (capo b), lo S. anche dei reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 128 del 1959, art. 24, comma 1, art. 28, comma 1, e art. 681, e succ. modif., perchè quale esecutore dei lavori, in concorso con D.M.D. (poi mandato assolto), quale utilizzatore dell’area in catasto al foglio 30 part. 93 del Comune di Sperlinga, effettuava attività estrattiva senza averne fatto denuncia alle competenti autorità (capo e), per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 128 del 1959, artt. 6 e 681, per aver svolto l’attività estrattiva di cui al capo e) senza aver eseguito la nomina di un direttore responsabile(capo d).

Riteneva il Tribunale che dalle dichiarazioni dei P.M. e A., i quali avevano accertato lo svolgimento dell’attività estrattiva nel Comune di Sperlinga nelle aree indicate nelle imputazioni, emergesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti.

Tali lavori venivano eseguiti dalla società "Nord sud costruzioni", di cui era rappresentante legale F.C., moglie dell’imputato S.; quest’ultimo dirigeva di fatto, secondo le dichiarazioni dei testi di p.g., l’attività dell’impresa avvalendosi di una squadra di escavatoristi. I siti utilizzati per l’estrazione del materiale di cui al capo a) risultavano in possesso di G. G., tra l’altro interessato alla esecuzione dei lavori (il materiale estratto veniva utilizzato come sottofondo della strada interpoderale "Mandre – Pianogorgo", per la quale l’associazione omonima, di cui erano soci la moglie del G. ed il padre dello S., aveva ottenuto rilevanti fondi).

Non risultando effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa contestata, erano configurabili tutti i reati ascritti.

2) Ricorrono per Cassazione lo S. ed i G., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo la erronea applicazione del D.P.R. n. 128 del 1959, art. 6, art. 24, comma 1, e art. 28, comma 1. Dopo aver riportato il testo delle norme richiamate, si assume che lo S. non rivestiva il requisito soggettivo richiesto, essendo titolare dell’impresa la moglie F.C. (come emerge dalle dichiarazioni dei testi e dal certificato della Camera di Commercio prodotto in atti).

Per quanto riguarda il G. le norme richiamate nel capo di imputazione non prevedono la responsabilità del proprietario/possessore del fondo, ma esclusivamente quella del titolare dell’impresa.

Con il secondo, terzo e quarto motivo denunciano la contraddittorietà ed illogicità e mancanza della motivazione. Sulla base delle medesime risultanze il D.M. è stato mandato assolto, mentre è stata affermata la responsabilità del G., pur non essendo stato costui mai visto sui luoghi. Nè è emersa la prova che lo S. abbia di fatto eseguito l’attività di estrazione. Le deposizioni dei testi, cui fa riferimento il Tribunale, sono inidonee a sostenere che il predetto svolgesse mansioni direttive o che eseguisse materialmente l’estrazione.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Non c’è dubbio che il D.P.R. n. 128 del 1959, abbia come destinatari delle norme ivi previste gli imprenditori. Il capo III del predetto D.P.R. fa riferimento invero agli "Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti". 3.1.1) Il Tribunale, con accertamento in fatto, adeguato ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto, pur dando atto che titolare della "Nord sud costruzioni" era F.C., che lo S., marito della titolare, dirigesse di fatto l’attività della impresa, avvalendosi di una squadra di escavatoristi. Tanto sulla base di precise risultanze processuali, emergenti dalle dichiarazioni del M.llo P.L., comandante della Stazione CC di Sperlinga, e del M.llo A.E., i quali avevano effettuato un approfondito servizio di osservazione dei lavori di estrazione, con rilievi fotografici e video riprese.

Il ricorrente propone una diversa "lettura" delle predette risultanze, assumendo che da esse non era emersa la prova che l’attività di estrazione fosse a lui riconducibile in termini di direzione e organizzazione dei lavori, e, per di più sulla base (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso), di "stralci" delle deposizioni dei predetti operanti A. e P..

3.1.2) Quanto al G. il Tribunale ha correttamente applicato le norme sul concorso nel reato. Ha infatti ritenuto, motivando adeguatamente, che il ricorrente avesse concorso nei reati contestati, consentendo l’attività estrattiva nei terreni di cui aveva la disponibilità, ed ha sottolineato, anzi, che il medesimo avesse un preciso e rilevante interesse alla realizzazione dei lavori essendo la moglie soda dell’associazione "Mandre – Pianogorgo" che aveva ottenuto cospicui fondi pubblici per la realizzazione dei lavori medesimi.

Nè vi è alcuna contraddizione, poi, con la disposta assoluzione del D.M., avendo il Tribunale motivato con riferimento alla circostanza che il predetto non aveva consapevolezza dei prelievi di materiali nel proprio fondo, essendo egli in quel periodo assente per la transumanza dei capi di bestiame e non essendo emersi un qualsiasi suo interesse nella realizzazione dei lavori o accordi con lo S..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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