Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 54 Medici ospedalieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni appellanti hanno prestato servizio in qualità di medici presso il Policlinico Universitario di Messina, sulla base di contratti d’opera professionale di durata quadrimestrale.

Dopo l’entrata in vigore del C.C.N.L. del comparto Università per il biennio 1996/97 sottoscritto in data 17.7.1997 gli stessi hanno richiesto, con riferimento all’art. 19 comma 9 bis, la trasformazione del contratto d’opera in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata massima di un triennio.

A seguito del rigetto di tale domanda da parte dell’Amministrazione gli interessati hanno proposto ricorso al T.A.R. Catania, il quale con la sentenza n. 1498 del 2004 (poi confermata in appello con la decisione del C.G.A. n. 668 del 2007) ha accolto il gravame, accertando il diritto dei ricorrenti alla suddetta trasformazione del rapporto contrattuale a far tempo dall’entrata in vigore della norma pattizia.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione aveva già dato corso alla trasformazione ai sensi dell’art. 19, comma 9 bis, dei contratti d’opera in contratti di lavoro subordinato a t.d. di durata annuale, poi prorogati sino alla assunzione in pianta stabile dei medici interessati.

Pertanto, dovendo dare esecuzione alla sentenza T.A.R. n. 1498 del 2004, l’Amministrazione stessa si è limitata a retrodatare alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo (17.7.1997) le diverse decorrenze giuridiche originariamente individuate nei decreti di conversione.

Lamentando l’incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza i medici oggi appellanti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza al T.A.R. Catania, chiedendo in sostanza la condanna dell’Amministrazione a porre in essere, per il periodo di riferimento, tutti gli atti necessari alla ricostruzione della loro carriera, ai fini economico-retributivi, assistenziali e previdenziali, tenuto conto delle mansioni di aiuto ospedaliero effettivamente svolte.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso rilevando in sostanza che la pretesa dei ricorrenti non trovava copertura in quel giudicato.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dai soccombenti i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma deducendo a tal fine due motivi di impugnazione.

Si è costituita in resistenza l’Università degli studi di Messina.

Si è altresì costituita con controricorso l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitaria "Gaetano Martino".

Gli appellanti hanno depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

L’Università degli studi di Messina ha presentato memoria, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nell’udienza del 22 settembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.

Con il primo e secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati vista la reciproca interconnessione, gli appellanti evidenziano che la sentenza n. 1498 del 2004, resa dal T.A.R. Catania nel giudizio di cognizione, ha riconosciuto il loro diritto alla conversione formale di un rapporto di lavoro già in corso: ne consegue, secondo consolidata giurisprudenza, la necessità di una integrale ricostruzione della carriera, con riferimento alle mansioni lavorative (equiparabili a quelle di aiuto ospedaliero) da essi effettivamente espletate nel periodo di riferimento in favore dell’Azienda Ospedaliera e soprattutto dei pazienti.

Del resto, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti ad una restitutio in integrum onnicomprensiva troverebbe esauriente riscontro nella parte motiva della decisione confermativa di secondo grado.

I mezzi ora compendiati non hanno fondamento e vanno pertanto disattesi.

Come chiarito nelle premesse, con la sentenza n. 1498 del 2004 il T.A.R. Catania ha riconosciuto il diritto dei medici, oggi appellanti, alla trasformazione del contratto d’opera professionale dagli stessi stipulato con il Policlinico di Messina in contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima triennale a far tempo dalla data del 17 luglio 1997, di entrata in vigore dell’art. 19, comma 9 bis, del C.C.N.L. comparto Università per il biennio 1996/97.

Tale riconoscimento in primo luogo si correla esaustivamente alla domanda effettivamente proposta dai ricorrenti in quel giudizio, nel limite del loro perdurante interesse.

Invero, a fronte del primitivo rifiuto dell’Azienda Ospedaliera di dare applicazione alla suddetta normativa contrattuale, la domanda proposta dagli interessati verteva, prima che su questioni di decorrenze, proprio sul riconoscimento di un obbligo in capo all’Amministrazione di dar corso alla conversione dei rapporti di lavoro.

Peraltro l’Amministrazione, appunto dopo essersi originariamente rifiutata di applicare il comma 9 bis dell’art. 19 del C.C.N.L., ha nel corso del giudizio stipulato con gli interessati professionisti prestatori d’opera contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dalle date per ciascuno di essi indicate nel Decreto rettorile n. 250 del 2001.

Di talché come si è detto l’oggetto della domanda proposta in giudizio si è ristretto all’individuazione della corretta decorrenza di tale inquadramento, sulla quale appunto la sentenza ottemperanda ha statuito.

Nè del resto può sostenersi che la portata del riconoscimento alla corretta decorrenza è stata ampliata dalla decisione di appello, sia perchè dal punto di vista formale nel corso del giudizio di secondo grado gli appellati si sono limitati a resistere all’impugnazione proposta dall’Amministrazione senza avanzare alcuna domanda in forma incidentale; sia soprattutto perchè dal punto di vista sostanziale la decisione di questo Consiglio n. 668 del 2007, ove ragionevolmente interpretata, non fornisce reali appigli alla tesi oggi sostenuta dagli appellanti. Se dunque la sentenza di cognizione si è obiettivamente limitata ad individuare il termine di decorrenza della conversione contrattuale di cui solo ormai si controverteva, è evidente a giudizio di questo Collegio che le questioni sollevate dagli appellanti non trovano riscontro alcuno, nè esplicito nè implicito, nel giudicato di cui essi chiedono l’esecuzione.

Ne consegue la sostanziale inammissibilità del ricorso introduttivo atteso che – come evidenziato dal T.A.R. – la sede per sindacare la legittimità dell’atto adottato dall’amministrazione in fase di esecuzione del giudicato, sotto profili che non avevano formato oggetto delle statuizioni contenute nella sentenza, non era quella dell’ottemperanza.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Le peculiarità della vicenda sostanziale inducono il Collegio a compensare tra tutte le parti costituite spese e onorari di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Le spese di questo grado del giudizio sono integralmente compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 22 settembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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