Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4050 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 21-26 novembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 8.333,00 a favore di D.G.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso del 13 marzo 1990 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania per ottenere la declaratoria del proprio diritto al computo delle maggiorazioni per lavoro notturno nelle altre componenti della retribuzione e del trattamento di fine rapporto con la condanna della Gestione Governativa della Circumvesuviana al pagamento delle somme spettanti con rivalutazione monetaria e interessi; il giudizio era tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di quindici anni e otto mesi e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato in misura di L. 8.333,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione F.C. con otto motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole sotto vari profili del. l’esiguità dell’indennità riconosciuta in suo favore e censura il decreto impugnato osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto far diretta applicazione della normativa della C.E.D.U. disapplicando eventualmente le norme nazionali con essa in contrasto, con particolare riferimento ai parametri adottati dalla Corte di Strasburgo che si atteneva ad importi di Euro 1.000,00/150.00 per ogni anno dell’intera durata del processo presupposto e con l’aggiunta di un bonus forfetario dell’importo di Euro 2.000,00.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Va considerato, innanzi tutto, che il giudice nazionale è tenuto ad applicare unicamente la legge italiana adottando un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e non può disapplicarla, ma solo investire eventualmente la Corte costituzionale in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, (Cass. 11 marzo 2009, n. 5894); tale possibilità è stata peraltro esclusa in considerazione del fatto che i criteri adottati dal legislatore italiano, che commisura l’indennizzo al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo non toccano la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obbiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cass. 22 gennaio 2008, n. 1354). Nè, poi, può farsi diretta applicazione dell’orientamento della Corte di Strasburgo secondo cui può riconoscersi una somma forfetaria di Euro 2.000,00 nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza poichè spetta al giudice del merito accertare se, in concreto, la causa abbia avuto, per sua natura, una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego della richiesta attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 14 marzo 2008, n. 6898).

Tutto ciò premesso, le censure articolate dal ricorrente non hanno fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010) cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che la somma liquidata a titolo di equa riparazione in favore del ricorrente, commisurata ai parametri suddetti, risulta del tutto congrua, tenuto conto che l’intera durata del giudizio di dieci anni e cinque mesi, detratto l’arco di tempo coperto dalla prescrizione eccepita dall’Amministrazione.

In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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