Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 46 Destituzione e dispensa dall’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza n. 2445/06, passata in giudicato, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso n. 883/1997 proposto dal sig. Gi.Fr. avverso il decreto n. 333-D/7391 con cui il Capo della Polizia di Stato lo aveva destituito dal servizio con decorrenza dal 10.1.1997.

In data 6.4.2007, in esecuzione della superiore sentenza n. 2445/06, il Ministero dell’Interno notificava al suddetto Gi.Fr. il decreto n. 333-D/0160481 con il quale annullava il provvedimento impugnato ma confermava la destituzione nei suoi confronti.

Avverso quest’ultimo decreto, il Gi. proponeva nuovo ricorso giurisdizionale, che il medesimo T.A.R. adito respingeva con sentenza n. 713/09, avendo ritenuto che, a seguito dell’annullamento della prima destituzione disposto dall’Amministrazione in ottemperanza al contenuto della sentenza n. 2445/06, riprendeva naturalmente efficacia il secondo provvedimento di destituzione (19/10/1998), mai impugnato, per cui il ricorrente non veniva riammesso perché destituito per effetto della seconda destituzione. Con l’appello in epigrafe, l’odierno ricorrente ha eccepito l’erroneità della sentenza gravata in quanto il secondo provvedimento di destituzione n. 333-D/0160481, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione e ritenuto dal Primo Giudice, è stato dall’intressato impugnato con ricorso iscritto al n. 784/1999 R.G., pendente innanzi al T.A.R. Catania.

Tanto premesso, ritenuto fondato il motivo di impugnazione della sentenza appellata, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che il giudizio sia sospeso in attesa dell’esito della controversia pendente innanzi al T.A.R. Catania.

Rinvia al merito ogni decisione sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il motivo di impugnazione dell’appello in epigrafe e dispone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che il giudizio venga sospeso in attesa dell’esito della controversia pendente innanzi al T.A.R. Catania.

Rinvia al merito ogni decisione sulle spese. Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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