Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 24-01-2011, n. 2319 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 11.01.2010 la Corte d’Appello di Trieste, concessa l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, riduceva la pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a L.J. e a S.I. quali colpevoli di plurime detenzioni e cessioni di eroina e metadone e dell’acquisto di eroina in (OMISSIS) poi importata in Italia.

Riteneva la Corte territoriale, esaminando specificamente ciascuno degli episodi per i quali era intervenuta condanna, che l’esauriente motivazione della sentenza del tribunale non fosse scalfita dalle censure mosse con gli atti d’appello e che le richieste difensive volte a ottenere una sentenza assolutoria per alcuni dei capi contestati erano infondate essendo l’accusa sorretta dalle dichiarazioni degli acquirenti delle sostanze stupefacenti (assuntori diretti mai sottoposti a indagine); dall’esito dei servizi di osservazioni predisposti dalla PG; dal sequestro di stupefacente, avvenuto in alcuni casi, e dal contenuto d’intercettazioni telefoniche.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando, entrambi, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato d’illecito acquisto di sostanza stupefacente del tipo eroina in Slovenia con successiva introduzione in Italia anche a fini di spaccio capo m) senza alcun concreto riferimento fattuale poichè le perquisizioni effettuate sulle loro persone in occasione del transito dal confine goriziano avevano avuto esito negativo.

S., inoltre, denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità per i reati di cessione a Z.M. di una siringa contenente una dose di eroina capo d); di cessione a I. G. di diversi quantitativi di metadone cloridrato.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

I ricorsi sono infondati.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito riporti compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze con gli stessi avanzate.

Quindi, il giudice d’appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

Nel caso in esame, nel giudizio d’appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell’affermazione di responsabilità.

Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

I ricorrenti lamentano che i giudici di merito abbiano motivato illogicamente, ma sostanzialmente propongono censure articolate in fatto e superficiali giudizi d’inverosimiglianza e d’illogicità, che i predetti hanno già esaminato ritenendoli inidonei a sostenere un giudizio favorevole agli imputati, sussistendo a loro carico specifici e concreti elementi costituiti dal pregnante compendio probatorio sopra indicato.

Può, quindi, concludersi che i giudici di merito hanno individuato solidi elementi probatori a carico degli imputati dando convincenti spiegazioni sui rilievi difensivi, sì da escluderne l’incidenza sulla riportata ricostruzione dei fatti.

In particolare, sul capo m), sono state registrate numerose conversazioni telefoniche con soggetti sloveni in cui si fissavano appuntamenti in Slovenia; è stato costatato l’effettivo andirivieni della L. attraverso il confine goriziano; l’acquirente A. R. ha riferito di avere percepito che L. si approvvigionava di stupefacente a (OMISSIS); è stato accertato che, in corrispondenza del rientro della donna in Italia, veniva fissato un appuntamento col P. che veniva rifornito d’eroina, donde l’incensurabilità dell’affermazione di responsabilità per 4 episodi in cui vi era prova della conclusione della transazione con il fornitore sloveno;

sul capo d), a seguito di conversazioni telefoniche Z. si era recato presso l’abitazione degli imputati; all’uscita, Z., trovato in possesso di una siringa contenente una dose di eroina, aveva dichiarato che la siringa gli era stata data da Ig.

( S.) perchè la provasse; sul capo f), I. aveva riferito di avere acquistato da S., conosciuto al SERT di (OMISSIS), metadone per circa 3 volte al mese e i CC avevano osservato gli incontri che i due avevano concordato, stando al tenore delle telefonate intercettate, per la cessione dello stupefacente.

Grava sui ricorrenti l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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