Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 43 Impugnativa in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando pubblicato il 13 dicembre 2003, il Comune di Alcamo indiceva una procedura selettiva per titoli e corso-concorso, finalizzata alla copertura di n. 11 posti di Istruttore direttivo amministrativo categoria D1, interamente riservato al personale a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Comune, appartenente alla categoria "C". Il sig. Me.Ig. partecipava al concorso e si classificava al 21° posto della graduatoria provvisoria con punti 36,80 ma, ritenendo che la Commissione esaminatrice avesse adottato un errato criterio di valutazione dei titoli di studio dei partecipanti alla procedura concorsuale, proponeva, avverso gli atti del concorso, ricorso al T.A.R. Palermo, con cui deduceva:

1) sulla illegittima valutazione dei "titoli di studio" posseduti dai candidati, "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della lex specialis, nella parte in cui richiama espressamente l’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato dalla Giunta Comunale di Alcamo con deliberazione n. 115 del 16/5/2002, successivamente modificata con deliberazione n. 267 del 4/11/2004). Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste".

La valutazione dei titoli di studio posseduti dai candidati avrebbe dovuto essere effettuata in base ai criteri previsti dall’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, espressamente richiamato dall’art. 5 del bando di concorso, in virtù del quale il parametro di riferimento sarebbe il titolo richiesto per l’accesso dall’esterno, essendo unico titolo valutabile ex art. 15, tipologia A, del citato Regolamento. La Commissione, invece, avrebbe erroneamente valutato i titoli di studio necessari per l’ammissione dall’interno al posto di Istruttore direttivo amministrativo, cioè i diplomi di scuola media superiore, ai sensi dell’art. 15 lett. B) del predetto Regolamento.

Si analizzava di seguito in ricorso, alla luce di tale censura, l’attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio in favore di 14 candidati, indicandosi per ciascuno di essi il punteggio che, secondo il ricorrente, sarebbe correttamente spettato;

2) sulla illegittima mancata valutazione in favore del sig. Me.Ig. (…) del servizio prestato nella categoria ulteriormente inferiore al posto messo a concorso, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento comunale (….) alla voce "valutazione titoli di servizio" sotto-categoria C, "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste".

Al ricorrente non sarebbe stato attribuito il punteggio di 0,80 per il servizio svolto nella categoria ulteriormente inferiore al posto messo a concorso;

3) sulla mancata valutazione in favore del Me. dell’attestato di aggiornamento professionale di operatore informatico aziendale del 31/07/1998; "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, e per disparità di trattamento".

La Commissione giudicatrice avrebbe omesso di attribuire al ricorrente punti 0,10 spettanti per l’attestato di aggiornamento professionale per operatore informatico aziendale;

4) sulla illegittima mancata valutazione in favore del Me. "del ringraziamento dallo stesso ricevuto dal Sindaco del Comune di Alcamo in data 27/1/1989 per l’impegno profuso nell’assolvimento dei compiti d’ufficio nonché del servizio di vigilanza svolto dallo stesso presso l’Ufficio di gabinetto del Sindaco nonché di tutela della persona del Sindaco pro-tempore"; "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste e per disparità di trattamento".

Non sarebbero stati attribuiti al ricorrente punti 0,10 per l’encomio ricevuto dal Sindaco di Alcamo il 27/1/1989 e punti 0,10 per il servizio di vigilanza al medesimo Sindaco.

Si costituiva in giudizio il Comune di Alcamo per sostenere la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Si costituiva, altresì, tra gli altri, il sig. Ca.Sa., odierno appellante, per eccepire la disintegrità del contraddittorio, cui il ricorrente ovviava avendolo disposto il T.A.R. con OCI n. 105/08.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1205/08, condivideva la censura di cui sopra al numero 1), perché fondata, e quelle di cui ai superiori numeri 2 e 3 per difetto di motivazione, al riguardo, del provvedimento impugnato, mentre veniva disattesa la censura di cui sopra al n. 4), annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.

A seguito di detto annullamento, il Comune di Alcamo annullava la precedente graduatoria e, con determinazione dirigenziale n. 478/09, ne approvava una nuova, nella quale il sig. Me. andava ad occupare la 13° posizione, su 11 posti disponibili.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Ca.Sa., deducendo vari motivi di impugnazione della sentenza gravata, ne ha conclusivamente chiesto l’annullamento, previa riunione del ricorso in argomento, per connessione soggettiva ed oggettiva, con quello proposto, avverso la medesima sentenza, dal Comune di Alcamo, iscritto al n. 1390/08, ritenuto ancora "pendente".

Il sig. Me.Ig., regolarmente intimato, non si è costituito. Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello in epigrafe va rigettato, perché irricevibile.

Invero, la circostanza che il Comune di Alcamo avesse già impugnato la sentenza n. 1209/08 con il ricorso in appello n. 1391/08 era certamente nota al sig. Ca., sia per essere stato parte nel processo di primo grado, per cui gli è stato notificato il relativo appello, e sia per avere attestato detta circostanza allorché ha chiesto la riunione dell’appello in epigrafe con quello, n. 1391/08, incoato dal Comune di Alcamo. Alla luce delle superiori evidenze, il Collegio, aderendo a favorevole giurisprudenza, ritiene che il ricorso in epigrafe vada dichiarato irricevibile in quanto, trattandosi di appello incidentale improprio o autonomo, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 60 giorni decorrente, in caso di mancata notifica della sentenza impugnata, dalla data di notificazione dell’appello principale, cioè del primo appello (c.d. principale) proposto dal Comune avverso la medesima sentenza.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese di giudizio, non essendosi costituita parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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