Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 24-01-2011, n. 2317 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 9.06.2009 la Corte d’Appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa che riduceva inflitta nel giudizio di primo grado a P.F. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 385 c.p..

In particolare, l’imputato era stato notato dagli agenti di PS nell’atto di cedere una dose di droga a un tossicodipendente, ottenendone in cambio una somma di denaro e, al momento dell’arresto, era stato trovato in possesso di eroina confezionata in otto singole dosi, oggetto di sequestro.

Riteneva, pertanto, la corte territoriale che le dirette osservazioni degli operatori e la detenzione corporale della sostanza dimostrassero la fallacia della diversa prospettazione difensiva di essere stato P. acquirente della sostanza per uso personale e non il cedente della droga.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo che:

– i reati erano estinti per prescrizione;

– non era stata raggiunta la prova del reato di spaccio di sostanza stupefacente perchè la deposizione del teste d’accusa D.S. non aveva trovato riscontro;

– la droga da lui posseduta era destinata al suo personale consumo.

Chiedeva di essere assolto.

Va anzitutto rilevato che il reato di evasione, commesso il (OMISSIS), si è prescritto, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini per rinvii del dibattimento disposti su richiesta dell’imputato, il 4.04.2009 prima della pronuncia della sentenza d’appello, sicchè va emessa la conseguenziale declaratoria.

Il residuo reato, invece, non è prescritto perchè il termine massimo scadrebbe, calcolando la sospensione dei termini, il 4.10.2016.

Il ricorso, nel resto, è infondato.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito riporti compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze con gli stessi avanzate.

Il giudice d’appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

Nel caso in esame, nel giudizio d’appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell’affermazione di responsabilità.

Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano motivato illogicamente, ma sostanzialmente propone censure che i predetti hanno già esaminato ritenendole inidonee a sostenere un giudizio favorevole all’imputato, sussistendo a suo carico specifici e concreti elementi riportati nella narrazione del fatto, tra cui quello, decisivo, della diretta costatazione della condotta criminosa da parte di agenti della Questura di Taranto.

Si può, quindi, concludere che, in punto di responsabilità per il reato di spaccio di eroina, sono stati individuati solidi elementi probatori a carico dell’imputato con convincenti spiegazioni sui rilievi difensivi propositivi di una diversa, ma inammissibile, rivisitazione del fatto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di evasione perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione Euro 1.000 di multa.

Rigetta, nel resto, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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