Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4040 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dell’8-9.11.2000 il Comune di Roburent conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Torino il Comune di Mondovì, la A.S.L. n. (OMISSIS) di Mondovì-Ceva e la Regione Piemonte, per sentirli condannare al pagamento dell’indennità di occupazione relativa terreni di sua proprietà.

I convenuti, costituitisi, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva, eccezioni che con sentenza non definitiva venivano disattese, salvo quella relativa al difetto di legittimazione del Comune di Mondovì, che viceversa veniva accolta.

Con successiva decisione dell’8.6.2004 la stessa Corte dichiarava poi la carenza di legittimazione anche della Regione Piemonte e respingeva nel merito la domanda del Comune di Roburent, diretta a far qualificare i terreni oggetto di occupazione come edificabili, per effetto dell’approvazione della modifica al piano regolatore avente ad oggetto la costruzione di un nuovo ospedale.

Secondo la Corte, infatti, la nuova previsione non avrebbe avuto natura conformativa, e ciò avrebbe precluso la possibilità di ritenere modificata l’originaria natura agricola dei terreni in questione.

Avverso la detta sentenza il Comune di Roburent proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resistevano la ASL n. (OMISSIS) Mondovì-Ceva e la Regione Piemonte con controricorso, contenente per quest’ultima anche ricorso incidentale.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.1.2011.

Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che con quello principale il ricorrente ha denunciato violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all’art. 38 disp. att. della variante al P.R.G. approvata con Delib. 26 marzo 1999, n. 12-26934 nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla quantificazione dell’indennità di espropriazione, determinata in ragione di una pretesa natura agricola dei terreni espropriati.

Tale determinazione sarebbe errata per il negato effetto conformativo di carattere generale attribuito alla detta variante, avente ad oggetto la costruzione di un nuovo ospedale, la cui natura era stata viceversa configurata come specificamente espropriativa. Il consulente tecnico a tal fine designato, dapprima, e la Corte territoriale, dopo, avrebbero quindi a torto considerato come agricoli i terreni oggetto di espropriazione, rispetto ai quali l’indennità di espropriazione avrebbe dunque dovuto essere calcolata ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992.

Con il ricorso incidentale la Regione Piemonte ha poi denunciato con un solo motivo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per il contrasto rilevato fra motivazione e dispositivo della sentenza in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, per la parte di interesse poste interamente a carico del Comune nella prima sede e limitatamente ai tre quarti nella seconda. Osserva il Collegio che la doglianza prospettata con il ricorso principale riguarda esclusivamente l’affermata natura agricola dei terreni oggetto del procedimento espropriativo, ed è infondata.

Ed infatti, la Corte ha rilevato in proposito che le prescrizioni contenute nel P.R.G. del 1988 attribuivano ai terreni in questione destinazione agricola e che la successiva variante al detto piano del 1999, secondo la quale i detti terreni sarebbero stati adibiti alla costruzione di un nuovo ospedale, sarebbe stata irrilevante rispetto alla loro qualificazione, in quanto il vincolo relativo avrebbe avuto natura "lenticolare" e non generale.

Tale valutazione, ancorata ai non contestati accertamenti in fatto compiuti dal consulente tecnico (la relazione risulta acquisita su richiesta delle parti, p. 8) e sostanzialmente contestata dal ricorrente con una difforme interpretazione degli effetti riconducibili alla sopra richiamata variante del 1999, è viceversa in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tra i vincoli apposti ad un terreno occorre distinguere tra quelli conformativi, che per il loro carattere generale e programmatico attengono alla "zonizzazione" del territorio, e quelli espropriativi, che viceversa consentono l’individuazione puntuale del bene da espropriare. Tale distinzione, poi, non riposa sulla fonte da cui il vincolo deriva, ma sui requisiti oggettivi di cui lo stesso è connotato, e segnatamente sulla sua incidenza o meno su una generalità di beni appartenenti ad una pluralità indifferenziata di soggetti.

Ne consegue che ove i detti vincoli non abbiano natura generale, ma si presentino come particolari, in funzione cioè non già di una destinazione di zona ma di una localizzazione puntuale di un’opera pubblica, gli stessi devono intendersi come preordinati all’esproprio, e pertanto irrilevanti rispetto alla qualificazione dell’area, che permane quella risultante dallo strumento previgente (C. 05/20459, C. 05/7300, C. 05/6914, C. 05/6518, C. 05/1336, C. 01/173).

E’, invece; fondato il ricorso incidentale poichè dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, e segnatamente dalla distinzione ivi operata fra la posizione della Regione e quella della ASL (OMISSIS), si evince che solo per quest’ultima la Corte aveva inteso disporre una parziale compensazione, circostanza da cui discende la cassazione della sentenza sul punto e una nuova liquidazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. delle spese del giudizio di merito in favore della Regione.

Il rigetto del ricorso principale comporta infine la condanna del Comune, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e decidendo ex art. 384 c.p.c. condanna il Comune al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito della Regione Piemonte, liquidate in Euro 4.000, di cui Euro 1.800 per onorari e Euro 1.200 per diritti, e di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi per ciascuno dei controricorrenti, oltre alle spese generali e agli oneri accessori per ciascuna liquidazione.

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