T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 302 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti, tutti dipendenti dell’Università Federico II° di Napoli, hanno convenuto in giudizio l’Ateneo Federiciano al fine di vedere annullati i Decreti Rettorali resi in data 29 ottobre 1993, per effetto dei quali erano stati erroneamente inquadrati, ai sensi della legge 21 febbraio 1989 n. 63, con decorrenza 29 ottobre 1993 in luogo di quella ad essi spettante, e cioè dal 15 marzo 1989.

I ricorrenti hanno chiesto, conseguentemente, il riconoscimento della retrodatazione degli inquadramenti al 15 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge, e, per l’effetto, la ricostruzione economica della carriera con condanna della P.A. intimata al pagamento delle maggiori competenze maturate oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Hanno, poi, prodotto – tramite il primo difensore (Avv. Gherardo Marone) – una dichiarazione, riscontrata dall’Università degli Studi di Napoli, circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Le medesime conclusioni sono state rassegnate dall’avv. Marone anche nel corso dell’udienza di discussione.

Mette conto osservare, però, che, nel corso del procedimento, è stata presentata dal secondo patrono, avv. Valter Gallone, successivamente costituito, un’istanza di fissazione dell’udienza di merito sul presupposto della persistente attualità della res iudicanda, essendo intervenuto – secondo tale diversa prospettazione difensiva – solo un parziale riconoscimento della pretesa azionata in giudizio.

Tale ultima richiesta – il cui contenuto è in evidente antinomia con la richiesta di una declaratoria di cessazione della materia del contendere – è stata argomentata con memoria depositata il 30.6.2010 e, parimenti, ribadita dall’avv. Gallone nel corso dell’udienza di discussione.

Segnatamente, si è evidenziato che i provvedimenti espressamente indicati come satisfattivi delle pretese originariamente azionate in giudizio, e resi in sede di autotutela, sono datati 16 gennaio 1996 (anche 19/1/1996, 1314 e 16/2/1996) e, pur contenendo la retrodatazione degli inquadramenti alla data di emanazione della legge n. 63/1989 ossia al 15 marzo 1989, con tutti i relativi benefici economici, non riconoscono ai ricorrenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante tale richiesta fosse formulata nell’originaria domanda.

Orbene, indipendentemente dalla evidenziata sussistenza di un’ipotesi di conflitto interno al collegio difensivo, ritiene la Sezione che la residua pretesa, circa il riconoscimento del diritto agli interessi ed alla rivalutazione al 15 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge, in relazione alla quale – almeno secondo uno di difensori – tuttora sussisterebbe l’interesse ad agire, non sia meritevole di accoglimento.

Sul punto, è sufficiente fare rinvio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (C. Stato, sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1942; e, solo per citare le più recenti: C. Stato, sez V, 6 febbraio 2008, n. 347; C. Stato, sez IV, 7 aprile 2008, n. 1479; C. Stato, sez. V 14 aprile 2008, n. 1649; C. Stato., sez V. 13 giugno, n. 2964; C. Stato, sez. IV 22 gennaio 2007, n. 143; C. Stato, sez V., Il settembre 2009, n. 4787), ribadito anche in riferimento alla tipologia di procedimento de qua (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 02 marzo 2000, n. 1102), secondo il quale le maggiorazioni retributive spettanti al dipendente di ruolo a seguito d’inquadramento nella qualifica superiore, disposto non già in via automatica, ma a conclusione di procedimento di accertamento della congruenza fra il profilo richiesto dall’interessato e l’organizzazione del lavoro peculiare della struttura presso la quale l’interessato stesso presta servizio, integrato da prova idoneativa, hanno decorrenza dalla data del provvedimento costitutivo della nuova posizione di "status" e dalla stessa data sono dovuti, nel caso di ritardo dell’amministrazione, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

E ciò è a dirsi anche nell’ipotesi in cui – com’è quella di specie – all’inquadramento sia assegnata un’efficacia retroattiva, evenienza resa possibile dall’art. 11 del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, conv. in legge 236/1995: prima del provvedimento assunto dall’Amministrazione resistente nell’esercizio delle proprie prerogative di autotutela e che ha disposto in tal senso, il ricorrente non avrebbe, infatti, mai potuto vantare alcun credito (ad un’applicazione retroattiva dei benefici de quibus), che generasse interessi e rivalutazione monetaria, in quanto la fattispecie costitutiva del relativo diritto non si era ancora perfezionata nei termini suindicati.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato, in parte, estinto per cessazione della materia del contendere ed, in parte, infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, in parte, la cessazione della materia del contendere e, per il resto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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