T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 28 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, società agricola, è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Latina località Prati di Coppola, con un’estensione totale di metri quadri 30.463 (in catasto terreni al foglio 203, mappali 414 e 417; foglio 229, mappale 116; foglio 230, mappale 204). Il predetto terreno è situato in zona H rurale di PRG. La ricorrente in data 18 marzo 2008 presentava al comune di Latina richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato destinato alla residenza di complessivi metri cubi 574, con superficie utile di metri quadri 132,22. La richiesta veniva respinta in forza dell’impugnato diniego avendo l’ufficio ravvisato un’intento lottizzatorio e avendo ritenuto insussistente il requisito del lotto minimo. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente violazione dell’art. 10 bis L. 241/90. Il motivo è fondato in quanto non risulta che, a seguito della dettagliata relazione esplicativa depositata dall’interessato, il comune abbia comunicato previamente le ragioni ostative all’accoglimento della domanda.

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione dell’art. 30 d.P.R. 380/2001; dell’art. 1 L.R. Lazio 34/1974; dell’art. 10 delle NTA del PRG del comune di Latina; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento. Le censure sono fondate, in primo luogo, in quanto non risulta -come invece sostenuto dal comune nel provvedimento impugnato- che sia avvenuta la suddivisione della originaria proprietà, avente una superficie complessiva di circa 9 ettari, in 11 lotti. Risulta, per contro, che le vendite sono state soltanto 2: una in favore di Vittorio Lepori e l’altra in favore del ricorrente Luca Lepori, con la conseguenza che l’intero lotto è suddiviso tra tre proprietari tra cui l’attuale ricorrente originaria proprietaria dell’intero appezzamento. Ne deriva che non è ipotizzabile la lottizzazione abusiva giuridica per difetto del suo presupposto principale, ossia la suddivisione per atti in una pluralità di appezzamenti di un lotto unico.

La ricorrente ha alienato alcune particelle catastali, trattenendo per sé quelle sopra specificate, la cui estensione totale è di poco superiore a 3 ettari. Pertanto risulta altresì evidente l’errore di fatto in cui è incorso il comune nel provvedimento impugnato nel quale si afferma che la ricorrente è proprietaria complessivamente di un terreno avente l’estensione di 9 ettari. Risulta inoltre che il provvedimento in esame è viziato in quanto il lotto minimo previsto dalle NTA è pari a 30.000 metri quadrati, circostanza di fatto che legittima l’interessato ad avanzare la richiesta edificatoria.

Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento. Nell’impugnato diniego si afferma che il piano territoriale paesistico regionale " include il terreno in questione, per una parte, nelle aree boscate, le quali… non concorrono al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuiscono alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici". Osserva la ricorrente che, ove fosse stato effettuato un accesso in loco, l’ufficio avrebbe constatato che non vi è alcuna area boscata, a tal fine deposita perizia giurata e documentazione fotografica (depositati agli atti di causa il 4 novembre 2010). In secondo luogo, osserva che la superficie interessata dal vincolo graficamente risultante sul supporto cartaceo del PTRP, è pari a metri quadri 440. Pertanto, scomputando la predetta superficie dall’area totale del lotto in oggetto, si evince che la superficie rimanente di metri quadrati 30.023 concorre alla formazione del lotto minimo edificabile in zona agricola pari a metri quadrati 30.000. Le censure sono fondate. In particolare, assorbente sul punto, è l’affermazione della regione Lazio contenuta nella memoria difensiva per l’udienza del 16 dicembre 2010, secondo cui "il comune, al momento del rilascio del provvedimento richiesto,.. qualora accerti l’erroneità della perimetrazione dell’area boscata effettuata dal PTPR può procedere ad accertare l’assenza del vincolo boschivo attraverso idonea certificazione e, quindi, procedere successivamente a rilascio del permesso di costruire". Con l’ultimo motivo di ricorso si censura anche il PTPR, ma solo in via subordinata all’accoglimento delle precedenti censure e, conseguentemente, detta censura non viene in questa sede esaminata. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza prot. n.87537 del 6 agosto 2009. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *