Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2310 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.C. ricorre avverso l’ordinanza in data 12.05.2010 del Tribunale del Riesame di Cuneo, che ha rigettato l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo del veicolo TG (OMISSIS) di proprietà dell’istante emesso dal GIP del Tribunale di Alba in data 22.04.2010. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame premetteva che a seguito di controllo autostradale il ricorrente veniva colto alla guida dell’autovettura di cui sopra in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, come rimaneva accertato a seguito delle analisi eseguite presso il presidio ospedaliero di Bra. Lo S. veniva denunciato a piede libero per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., e gli agenti sottoponevano l’autovettura in via d’urgenza a sequestro di iniziativa, successivamente convalidato nei termini con emissione da parte del GIP di decreto ex art. 321 c.p.p.. Lo S., con l’istanza di riesame, eccepiva la carenza egli elementi indiziari: in particolare evidenziava l’inidoneità dei risultati dell’esame dell’urina, cui era stato sottoposto, ad indicare il tasso di metabolici delle sostanze stupefacenti presenti nell’organismo.

Il Tribunale motivava l’ordinanza di rigetto evidenziando, quanto al fumus commissi delicti, che la sussistenza del reato è stata accertata mediante analisi di laboratorio, come prevede il richiamato art. 187 C.d.S., comma 2, ed altresì sussiste il requisito della pertinenza dal momento che proprio mediante la autovettura il reato è stato commesso. Si precisa che la stessa norma, come novellata, prevede la confisca obbligatoria del veicolo laddove sia accertato lo stato di alterazione psicofisica per abuso di stupefacenti e che, pertanto, si verte in materia cautelare sicchè il vincolo imposto del sequestro è strumentale in vista della confisca obbligatoria in caso di condanna. Il sequestro, inoltre ha ragion d’essere anche in relazione al fine di precludere all’indagato non solo di utilizzare il veicolo ma anche di disfarsene.

Lo S. con il proposto ricorso, rileva violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza delle norme di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p., e art. 114 Disp. Att. c.p.p., e della norma di cui all’art. 366 c.p.p., stabilite a pena di inutilizzabilità.

Si deduce che i verbalizzanti, i Carabinieri di Bra, hanno effettuato l’accertamento relativo allo stato di alterazione psicofisica senza dare avviso all’indagato di poter farsi assistere da un difensore. Si argomenta che dalla lettura degli atti di P.G. non si comprende se l’avviso in questione sia stato dato prima di procedere all’ispezione ed a tal fine ovvero dopo. Si eccepisce inoltre che dello svolgimento di tale attività e dei suoi risultati non è stata effettuata alcuna comunicazione nei confronti del difensore attraverso l’avviso di deposito del verbale delle operazioni compiute ex art. 366 c.p.p., con conseguente nullità dell’atto ai sensi dell’art. 181 c.p.p..

I motivi posti a base del ricorso sono infondati e, pertanto, il gravame di legittimità va rigettato.

Va evidenziato che le censure mosse non sono le stesse prospettate innanzi al Tribunale del Riesame, come illustrato, esse attengono non alla carenza degli elementi indiziari quanto ad irregolarità di ordine formale. Orbene, in riferimento al primo motivo, dalla lettura degli atti (verbale di elezione di identificazione elezione di domicilio – nomina difensore in data 20.04.2010, redatto dal Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Bra) emerge non solo che lo S. venne avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, ma anche che tale avviso fu fatto prima che il medesimo venisse sottoposto all’esame delle urine. Quanto al secondo motivo, esso è parimenti infondato atteso che l’eccezione ha una sua valenza nell’ambito del giudizio e non in sede cautelare atteso che il risultato dell’esame di laboratorio, cui fu sottoposto l’indagato, potrà essere utilizzato nel giudizio, in quanto acquisibile al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell’art. 431 c.p.p., comma, lett. b).

Per altro, l’omesso avviso del deposito, previsto dall’art. 366 c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce, comunque, una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell’atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive (esame dell’atto e richiesta di copia).

Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), riguardando queste ultime l’intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell’atto processuale (sul punto, Cass. Sez. 4^, sent. N. 41702 del 2004, pres. Fattori, imp. Nuciforo; Cass. Sez. 4 n. 39057 del 4.05.2004, pres. Fattori, imp. Ciacci; Cass., sez. 4^, 22 ottobre 2003, D.S., laddove in tali pronunce, in applicazione di tale principio, in una fattispecie analoga, si e ritenuto corretto l’operato del primo giudice che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., gli esiti degli esami ematici effettuati dalla polizia giudiziaria in base all’art. 354 c.p.p., comma 3, nonostante l’omesso avviso di deposito del relativo verbale).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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