T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 507 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La ricorrente, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 6 agosto 2004, espone di avere presentato domanda per ricoprire l’Ufficio semidirettivo di Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli, unitamente ad altri magistrati.

Soggiunge, tra l’altro, che la V Commissione del CSM, nella seduta del 18 gennaio 2010, avrebbe omesso di compararla ai dott.ri F.D.C. e B.P., dotati di maggiore anzianità, preferendo poi il candidato D.C..

L’assemblea plenaria del CSM, nella seduta del 4 febbraio 2010, ha approvato all’unanimità la proposta di destinazione del dott. D.C., magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli, con funzioni di Presidente di Sezione Lavoro, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 10, 11, 12 e 13 d.lgs. 160/2006 e dell’art. 97 Cost.

Violazione e falsa applicazione delle risoluzioni del CSM 21.11.2007 e del 10.4.2008 nonché della circolare n. 13000 del 1999. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti. Illegittimità derivata.

Le determinazioni del CSM sarebbero viziate da difetto di motivazione per l’omessa comparazione della ricorrente con gli altri candidati.

La pretermissione della valutazione della ricorrente sarebbe anche illogica in quanto, a differenza degli altri due scrutinati, svolge da anni funzioni direttive specifiche nella sezione lavoro, per cui avrebbe maggiori requisiti di merito, di attitudine ed esperienza professionale specifica.

D’altra parte, in relazione alla procedura per la copertura del posto di Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Salerno, la dott.ssa M. ed il dott. D.C. avrebbero conseguito il medesimo punteggio di 18.

La ricorrente, la cui attività è stata caratterizzata in particolare dall’organizzazione della Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe meritato il massimo del punteggio sia per il merito, sia per le attitudini sia per lo svolgimento di funzioni omologhe.

A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2010 del decreto ministeriale con cui è stato conferito il detto incarico semidirettivo al dott. D.C., la ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui sono state reiterate le censure dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle censure nelle parte in cui coinvolgono il merito della valutazione e della conseguente determinazione adottata dal CSM ed ha comunque contestato la fondatezza delle stesse concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 1° dicembre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’Avvocatura Generale dello Stato, in rito, ha eccepito l’inammissibilità delle censure nella parte in cui coinvolgono il merito della valutazione amministrativa.

L’eccezione non può essere condivisa.

Le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 novembre 2010, n. 33473).

Di talché, le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro ammissibili.

3. Il Collegio premette che, ai sensi dell’art. 12, co. 10, d.lgs. 160/2006, per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado, quali quelle di presidente di sezione presso la Corte di Appello, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

La circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi (circolare n. P11036/08 del 2 maggio 2008), rilevato che la l. 111/2007 ha ridotto notevolmente il peso dell’anzianità, ritiene che il valore dell’anzianità come parametro di valutazione possa residuare solo in termini di "indice dell’esperienza professionale acquisita" e fa presente che, operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la "durata" della positiva esperienza professionale può rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, atteso che attitudini positive, mantenute e reiteratamente riscontrate in un determinato arco di tempo, assumono un valore particolarmente pregnante giacché evidenziano capacità espresse in maniera costante anche in contesti temporali, funzionali e territoriali diversi, e che analogo discorso vale per la positiva valutazione del merito che acquista un valore aggiunto laddove il positivo rendimento del magistrato si sia realizzato in un significativo periodo di tempo.

Così interpretato, il fattore "durata" diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.

In altri termini, la circolare afferma che una maggiore esperienza professionale, purché strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine ed in termini più adeguati le problematiche relative alle attività di collaborazione nella gestione e direzione dell’ufficio connesse all’incarico semidirettivo.

In questa prospettiva, appare prefigurabile un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto, valutabile solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini, da attribuire al durevole esercizio delle funzioni e alla costante capacità professionale per pervenire ad una significativa ed utile valutazione comparativa tra gli aspiranti.

Per gli uffici semidirettivi di Presidente di Sezione di Corte di Appello, la circolare fa presente che le funzioni da ricoprire richiedono necessariamente una maggiore esperienza professionale quale periodo per l’ingresso in una utile comparazione, per cui indica, per le Corti di Appello che hanno sino ad otto Presidenti di Sezione, 6 anni di positivo esercizio delle funzioni rispetto al più giovane partecipante al concorso e prevede che il punteggio da attribuire a seguito del riconoscimento dell’indicato livello di positivo esercizio delle funzioni è pari a 6 punti non frazionabili.

La valutazione comparativa degli aspiranti, peraltro, è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.

Le ragioni della scelta devono risultare da espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire.

Il meccanismo illustrato, conclude la circolare, in virtù del quale la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, non comporta, in nessun caso, l’esclusione dalla valutazione di alcuno degli aspiranti legittimati, fermo restando che il predetto riconoscimento dei 6 punti opera solo in favore dei candidati che abbiano maturato il positivo esercizio delle funzioni richiesto per l’ufficio a concorso.

La proposta approvata all’unanimità dal Plenum evidenzia che il meccanismo previsto dalla normativa secondaria, in virtù del quale la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, non comporta, in nessun caso, l’esclusione dalla valutazione di alcuno degli aspiranti legittimati, fermo restando che il riconoscimento di 6 punti in favore dei candidati che abbiano maturato il positivo esercizio delle funzioni richiesto per l’ufficio a concorso rende superfluo riportare in motivazione, anche al fine di addivenire ad una razionalizzazione dell’azione amministrativa, i profili professionali di candidati ai quali non è possibile attribuire tale valore aggiunto e che, pur ottenendo il massimo punteggio per merito ed attitudini (sempre nell’ambito di una valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti), non potrebbero mai raggiungere il punteggio ottenuto da altri candidati con maggiore esperienza.

Ad eccezione di quei casi, sottolinea la proposta approvata, come quello in esame, in cui la valutazione comparativa tra i profili di tutti gli aspiranti, comporta l’attribuzione del massimo punteggio per attitudini e merito ad uno o più candidati che non possono usufruire del punteggio aggiuntivo legato all’esperienza e che, a seguito di tale attribuzione massima di punteggio, viene a collocarsi al vertice della graduatoria finale.

Di talché, il CSM ha proceduto ad illustrare i profili professionali del dott. P., il solo al quale sono stati attribuiti i sei punti aggiuntivi previsti dalla circolare, e del dott. D.C., che ha alla fine prevalso in quanto, pur in assenza del punteggio aggiuntivo, ha ottenuto il punteggio massimo per i profili del merito e delle attitudini e, quindi, un punteggio complessivamente superiore.

Pertanto, dalla complessiva motivazione contenuta nella proposta, pur in assenza di qualunque specifico riferimento alla ricorrente dott.ssa M., è logico presumere che non sia stato riportato il profilo professionale della stessa in quanto non è stata beneficiaria del punteggio aggiuntivo e, anche ottenendo il punteggio massimo per attitudini e per merito, sarebbe stata comunque soccombente rispetto al dott. D.C., candidato più anziano nel ruolo.

Infatti, la richiamata circolare del 2 maggio 2008 dà espressamente conto del fatto che, in caso di parità del punteggio complessivamente riportato da due o più candidati al medesimo incarico, prevale il concorrente che vanta una maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, atteso che l’art. 192 dell’ordinamento giudiziario, tutt’ora vigente, si applica, quale norma di carattere generale, anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi.

Ne consegue che l’effettiva ragione della prevalenza accordata al dott. D.C. sulla dott.ssa M. non è individuabile nel punteggio aggiuntivo di 6 punti per il positivo esercizio delle funzioni, previsto dalla circolare del 2 maggio 2008, in quanto tale punteggio non è stato attribuito neanche al controinteressato, ma riposa nel fatto che, essendo stato attribuito al dott. D.C. il massimo punteggio possibile per attitudini e merito, egli comunque prevale sulla ricorrente in virtù del criterio residuale dell’anzianità.

In sostanza, la motivazione della delibera impugnata non riporta il profilo professionale della dott.ssa M., ma ciò non esclude che il magistrato sia stato posto in comparazione.

La determinazione dell’organo di autogoverno, sotto tale aspetto, è assistita da esauriente motivazione in quanto, in sede di valutazione comparativa dei candidati, ha fatto presente che il controinteressato prevale non solo sul dott. P., ma anche "su tutti gli altri candidati aspiranti all’assegnazione del posto semidirettivo messo a concorso", vale a dire la dott.ssa M., "in ragione del suo profilo giurisdizionale articolato attraverso esperienze che assicurano la non ordinarietà della sua preparazione, della sua cultura giuridica, della sua capacità di esercitare la funzione giudiziaria in maniera produttiva ed efficiente nel settore del lavoro e la sua piena adeguatezza a ricoprire l’incarico in esame, relativo alle funzioni di II grado, che il dottor D.C. esercita nell’ufficio al quale tale incarico si riferisce". La valutazione comparativa prosegue evidenziando che "quanto alle attitudini… la prevalenza del dottor D.C. su tutti gli altri candidati è giustificata dalle importanti esperienze che ha accumulato nel settore: pur non avendo mai formalmente assunto – al pari del dott. P. – incarichi semidirettivi o direttivi nel settore lavoro, deve darsi atto che, per tutto il corso della sua carriera, ha svolto positivamente tutti i compiti di carattere direttivo ed organizzativo connessi alle funzioni giurisdizionali nel settore del lavoro (da ultimo presso la II unità operativa della sezione lavoro, che tuttora presiede) e, prima ancora come unico magistrato in servizio, presso la Pretura mandamentale di Acerra. L’esperienza maturata nelle funzioni di lavoro in Corte di Appello assicura la massima e prevalente idoneità del candidato proposto a presiedere all’organizzazione di un ufficio giudiziario – quale quello a concorso – competente alla funzione giudicante di II grado avendo chiara ed approfondita conoscenza delle istanze di tutela rilevanti nel settore, delle ricadute concrete di ogni specifica opzione giudiziaria, e quindi delle modalità di articolazione del servizio maggiormente rispondenti ai canoni di efficace, efficiente e tempestiva tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti".

Ne consegue che le censure dedotte dalla ricorrente debbono essere disattese.

In primo luogo, come evidenziato, non sussiste alcuna carenza di motivazione né un’omessa comparazione della ricorrente con gli altri candidati, considerato che, sia pure senza specificamente nominarla, è evidente che quando il CSM ha effettuato la comparazione tra il controinteressato e, oltre al dott. P., "tutti gli altri candidati" ha inteso riferirsi alla dott.ssa M., unica ulteriore candidata, essendo per varie ragioni non valutabili gli altri aspiranti, oltre ai due magistrati nominati.

La determinazione adottata dall’organo di autogoverno, inoltre, non è manifestamente illogica in quanto se è vero che la ricorrente, a differenza degli altri due scrutinati, svolge da anni funzioni semidirettive specifiche nella sezione lavoro, è altrettanto vero che tale circostanza non può costituire di per sé sola sintomo della necessaria prevalenza del dott.ssa M. sul controinteressato nè, in generale, della sussistenza di una figura sintomatica di eccesso di potere.

L’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive, infatti, non può costituire un aspetto dirimente ai fini del conferimento di uffici direttivi o semidirettivi, atteso che tale conclusione condurrebbe a consentire la nomina, nei procedimenti ove vi sia un aspirante titolare che sia stato titolare di incarico di analoga natura, solo a quel determinato candidato, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale, e ciò si porrebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato "più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Tuttavia, allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive, la stessa disciplina di riferimento attribuisce rilievo nell’ambito del procedimento valutativo e comparativo, sicché, nella valutazione comparativa, il giudizio di prevalenza attribuito al candidato che non abbia mai svolto funzioni direttive o semidirettive deve necessariamente agganciarsi al positivo riscontro di diversi e superiori profili attitudinali e di meritevolezza, tali da giustificarne la prevalenza.

Tali profili, a favore del dott. D.C., sono adeguatamente riportati nella motivazione in discorso, in cui quest’ultimo – nominato con D.M. 21.10.1976, inizialmente destinato al Tribunale di Monza con le funzioni giudice, poi tramutato alla Pretura di Acerra e poi a quella di Napoli con le funzioni di pretore; dal 22.12.1992 immesso nelle funzioni di giudice del lavoro al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, per essere da ultimo tramutato alla Corte di Appello di Napoli – sezione lavoro ove svolge le funzioni di Consigliere del lavoro dal 1.3.2000 (fino al 28.6.2001 di fatto, a seguito di annullamento della delibera di tramutamento da parte del TAR) – è stato ritenuto prevalente oltre che "in ragione del suo profilo giurisdizionale articolato attraverso esperienze che assicurano la non ordinarietà della sua preparazione, della sua cultura giuridica, della sua capacità di esercitare la funzione giudiziaria in maniera produttiva ed efficiente nel settore del lavoro e la sua piena adeguatezza a ricoprire l’incarico in esame, relativo alle funzioni di II grado, che il dottor D.C. esercita nell’ufficio al quale tale incarico si riferisce" anche per aver "svolto positivamente tutti i compiti di carattere direttivo ed organizzativo connessi alle funzioni giurisdizionali nel settore del lavoro (da ultimo presso la II unità operativa della sezione lavoro, che tuttora presiede) e, prima ancora come unico magistrato in servizio, presso la Pretura mandamentale di Acerra" e perché "l’esperienza maturata nelle funzioni di lavoro in Corte di Appello assicura la massima e prevalente idoneità del candidato proposto a presiedere all’organizzazione di un ufficio giudiziario – quale quello a concorso – competente alla funzione giudicante di II grado avendo chiara ed approfondita conoscenza delle istanze di tutela rilevanti nel settore, delle ricadute concrete di ogni specifica opzione giudiziaria, e quindi delle modalità di articolazione del servizio maggiormente rispondenti ai canoni di efficace, efficiente e tempestiva tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti".

In sostanza, la positiva e lunga esperienza professionale nel settore presso la Corte di Appello, lo stesso Ufficio al quale l’incarico si riferisce, ha portato essenzialmente a riconoscere la prevalenza del controinteressato pur in assenza di incarichi direttivi o semidirettivi formalmente assunti.

Tale motivazione fornisce un’esaustiva e non illogica rappresentazione del perché il profilo professionale di cui è in possesso il dott. D.C. sia prevalente o comunque non subvalente anche rispetto ad un magistrato, quale la dott.ssa M., che ricopre positivamente funzioni semidirettive in una sezione lavoro presso un Tribunale.

La circostanza, infine, che, in relazione alla procedura per la copertura del posto di Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Salerno, la dott.ssa M. ed il dott. D.C. abbiano conseguito il medesimo punteggio non dà conto dell’illegittimità dell’azione amministrativa in quanto, da un lato, a parità di valutazione, prevarrebbe comunque il dott. D.C. come magistrato più anziano, dall’altro, attiene ad una diversa ed autonoma procedura concorsuale.

4. All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore, in parti uguali ciascuna per Euro 1.000), delle amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00) in favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.000), delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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