Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 4020 Correzione di errori materiali Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.G., già difensore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno depositata in data 24 novembre 2009, con la quale è stata disposta la correzione degli errori materiali occorsi nel decreto di liquidazione degli onorari emesso dal medesimo Tribunale di Salerno il 3 aprile 2009.

Il ricorrente – con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Salerno e non notificato ad alcuno – propone tre motivi di impugnazione.

Motivi della decisione

Preliminare alla stessa illustrazione dei motivi di ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso, in quanto questo ha ad oggetto un provvedimento non ri-corribile per cassazione ma suscettibile di impugnazione con il rimedio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il ricorrente, invero, ha dedotto che il decreto di liquidazione emesso per l’attività professionale svolta in favore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato il 30 marzo 2009 ha formato oggetto di correzione di errori materiali per effetto del decreto depositato dal medesimo Tribunale di Salerno depositato il 24 novembre 2009. Le sue doglianze sono appuntate avverso questo secondo provvedimento che, però, nella stessa prospettazione del ricorrente, non costituisce un provvedimento autonomo, essendo esso destinato ad integrare l’originario decreto di liquidazione.

Si tratta, in ogni caso, di provvedimento emesso dal giudice del procedimento, avverso il quale, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento di correzione degli errori materiali, il difensore avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 e non anche ricorso per cassazione.

Dispone, infatti, l’art. 84 che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170, da presentarsi, entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento, al presidente dell’ufficio giudiziario competente. Solo avverso i provvedimenti resi in sede di opposizione è quindi possibile proporre ricorso per cassazione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, i provvedimenti menzionati hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi (Cass., sezioni unite penali, 28 maggio 2003, n. 25080). In sostanza, il decreto di liquidazione degli onorari al difensore non è definitivo e quindi il ricorso con il quale se ne chiede la cassazione è inammissibile (per l’affermazione di tale principio nella giurisprudenza civile con riferimento al decreto di liquidazione delle i8ndennità di custodia, v. Cass. n. 22709 del 2010).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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