T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 466 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 7 settembre 2010 con il quale è stata giudicata non idonea al concorso per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate a seguito della riscontrata "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) regione addominale che per sede e dimensione determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005);

CONSIDERATO che la ricorrente contesta il gravato provvedimento di esclusione dal concorso, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale della selezione de qua, nella parte in cui non ha contemplato la ricorrente;

CONSIDERATO che la riscontrata alterazione, con i suoi evidenti riflessi fisiognomici, è riconducibile alle ipotesi contemplate dall’art. 19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare);

CONSIDERATO, che, alla luce di tale circostanza, non si vede come la resistente Amministrazione, pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati e, comunque, di una specifica norma di bando (nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata), avrebbe potuto determinarsi diversamente;

CONSIDERATO, inoltre, che l’impugnato giudizio sanitario, congruamente motivato, non presenta quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo;

RITENUTO, peraltro, che esso è, in ogni caso, espressione di una ampia discrezionalità tecnica, insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui si è testè fatto cenno;

Il ricorso così come i motivi aggiunti, vanno, pertanto, respinti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso ed i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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