T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 465 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.M. n. 88 del 14 luglio 2010 relativo all’approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, e di tutti gli altri provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria concernente i così detti "riservatari" in quanto, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di aver diritto alla riserva del 45% dei posti prevista per i volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate, non aveva prodotto la documentazione comprovante il proprio stato di servizio nei tempi previsti dall’art. 16 del D.P.R. n. 487 del 1994;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione intimata ha depositato in atti relazione di cui risulta che il ricorrente, a seguito di una sua successiva istanza, è stato inserito, con provvedimento in corso di emissione, nella graduatoria dei "riservatari", in considerazione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 43 e 46 della legge n. 445 del 2000;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al presente ricorso, proposto avverso il mancato inserimento del ricorrente nella richiamata graduatoria, mentre le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata, che con il suo comportamento ha dato origine alla controversia giudiziaria in questione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro protempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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