Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2300 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di S.N. avverso la sentenza emessa in data 13.1.2010 dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella del Tribunale di Massa in data 6.8.2008 con la quale il predetto S. era stato condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda di all’art. 186 C.d.S., comma 2, oltre sospensione della patente per mesi 2 e confisca dell’auto (commesso il (OMISSIS)).

Deduce la violazione della legge processuale penale essendo stata rigettata da parte dei giudici di merito l’eccezione di nullità inutilizzabilità dell’accertamento tecnico irrepetibile tramite alcoltest (con tasso poi risultato di gr/l 1,5) in quanto intempestiva.

Infatti, non essendo l’indagato assistito dal difensore, non poteva operare la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2 richiamata dalla Corte, sicchè il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’accertamento del tasso alcolemico (ex artt. 354 e 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.) poteva essere eccepita, come avvenuto, entro i termini di cui agli artt. 180 e 181 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed aspecifica avendo il ricorrente riproposto in questa sede pedissequa mente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile: ed è stato affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.

216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.

240109). Invero, corretta ed esaustiva è la motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla tardività dell’eccezione di nullità.

L’accertamento del tasso alcolemico in questione fu effettuato dal Laboratorio presso l’Ausl 1 di (OMISSIS) su richiesta della Polizia Stradale a seguito di incidente stradale, con deposito del referto su disposizione del P.M. e con avviso al difensore: sicchè non vi era proprio spazio per l’eccezione de qua.

Peraltro, secondo giurisprudenza ormai consolidata (v. tra le altre:

Sez. 4, n. 26738 del 7.2.2006, Rv. 234512) Talcooltest" costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354 c.p.p., comma 3, cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 c.p.p., senza però diritto ad essere previamente avvisato: in altri termini, non è indispensabile la sua presenza.

Ai sensi, poi, dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all’art. 356 c.p.p." avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"; in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (v. artt. 350 e 364 c.p.p.).

Ciò posto, in ogni caso la violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. da luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, quando la parte vi assiste deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex pluribus, Sez. 4, n. 27736 dell’8.5.2007, Rv. 236934; Sez. 4, n. 45622 del 4.11.2009, Rv. 245797).

Nella specie, da quanto è stato possibile rilevare in questa sede, la relativa eccezione è stata sollevata con l’atto di appello, sicchè essa non può ritenersi proposta "immediatamente dopo" il compimento dell’atto, al quale la parte aveva assistito, come vuole il precitato art. 182 c.p.p., comma 2.

Da quanto esposto consegue l’insussistenza della nullità ipotizzata dal ricorrente che comunque, a tanto volere concedere, non più deducibile.

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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