Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione J.P., alias P.R. (con il cui appellativo sottoscrive), avverso la sentenza emessa in data 19.11.2009 dalla Corte di Appello di Roma che, tra l’altro, confermava quella in data 20.3.2009 del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il predetto era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 99 c.p., art. 624 bis c.p., art. 61 c.p., n. 5, (furto in appartamento di un cellulare, di Euro 400, di 5 orologi e di una borsa) alla pena di anni tre e mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed Euro 600 di multa, con dichiarazione di delinquente abituale e misura di sicurezza dell’assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro per due anni ed espulsione dal territorio dello Stato.

Deduce: la violazione di legge con riferimento agli artt. 438, 4341, 442 e 191 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti, in particolare dolendosi del fatto che il Tribunale, solo dopo la discussione, si era indotto a colmare la carenza del materiale probatorio, disponendo, ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5, l’audizione del dattiloscopista e poi, d’ufficio, una perizia dattiloscopica che, se previamente conosciuti dall’imputato, avrebbero condotto lo stesso a scelte processuali diverse, sicchè il Tribunale si era basato per la sua decisione su atti affetti da inutilizzabilità patologica, essendo stato pregiudicato il diritto dell’imputato di optare per un giudizio "allo stato degli atti".

Motivi della decisione

E’ palese la sostanziale aspecificità della censura mossa che ha riproposto in questa sede; pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

E’ stato affermato che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Corretta e congrua è la motivazione addotta dal Giudice di Appello in ordine all’infondatezza delle doglianze predette, laddove ha ritenuto di disattenderle, da un canto, rilevando che le nuove prove disposte potevano anche risolversi in favore dell’imputato e, dall’altro, sottolineando la consapevolezza dell’imputato, al momento della formulazione dell’istanza di giudizio "abbreviato", dello specifico potere del Giudicante previsto dall’art. 441 c.p.p., comma 5. Del resto, anche questa Suprema Corte ha affermato che non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice nel giudizio abbreviato di esercitare il potere di integrazione della prova riconosciutogli dalla legge processuale (Sez. 6, n. 30590 del 16.6.2010 Rv. 248043) e, persino, che nel giudizio abbreviato il potere integrativo officioso del giudice può essere esercitato in qualsiasi momento, non sussistendo alcuna previsione in senso contrario (Sez. 5, n. 21693 del 18.2.2009, Rv.

244638).

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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