T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 462 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, datato 8 marzo 2010, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha ritenuto inidoneo quale volontario in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito in quanto ha riportato la valutazione di "scarso" nella seguente caratteristica "a) Efficacia personale";

Considerato che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico e/o culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

Considerato, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio – Sez. I bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

Considerato che dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 745 del 5 maggio 2010, emergono le ragioni che hanno determinato il negativo giudizio del ricorrente sotto il profilo attitudinale atteso che lo stesso è stato ritenuto non idoneo in quanto ha ottenuto una valutazione di "scarso" nella caratteristica attitudinale di "a) efficacia personale";

Considerato che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stato sottoposto il ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di colloquio clinico di approfondimento nel quale hanno trovato conferma le carenze emerse nella testitica circa la personalità del ricorrente;

Considerato che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente sotto l’aspetto attitudinale ai fini della selezione de qua;

Ritenuto, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al lamentato difetto di motivazione così come alla pretesa inidoneità dei colloqui svoltisi in sede di accertamento attitudinale;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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