T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 458 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, datato 19 aprile 2010, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali l’ha ritenuta inidonea quale volontaria in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito in quanto ha riportato la valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche: "adattamento a nuove esperienze" afferenti all’area "potenzialità adottive", "motivazione al ruolo" afferente all’area "aspetti motivazionali", "coerenza delle aspettative" afferente all’area "aspettative professionali";

Considerato che la ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico e/o culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

Considerato, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio – Sez. I bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

Considerato che dalla documentazione versata in atti, in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 1136/2010 di questa Sezione, emergono le ragioni che hanno determinato il negativo giudizio della ricorrente sotto il profilo attitudinale atteso che la stessa è stata ritenuta non idonea in quanto ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle caratteristiche attitudinali sopra specificate;

Considerato che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stata sottoposta la ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di colloquio clinico di approfondimento nel quale hanno trovato conferma le carenze emerse nella testitica circa la personalità della ricorrente;

Considerato che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità della ricorrente sotto l’aspetto attitudinale ai fini della selezione de qua;

Ritenuto, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al preteso difetto di motivazione così come della asserita illogicità nel comportamento dell’Amministrazione intimata, a nulla rilevando la circostanza del pregresso servizio svolto dalla ricorrente nell’Esercito, attesa l’evidente autonomia delle valutazioni espresse dagli organi sanitari in merito al reclutamento di cui è causa;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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