T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 457 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 12 luglio 2010, con il quale è stato giudicato non idoneo siccome affetto da "iperbilirubinemia indiretta superiore a 4 MG/DL (art. 2- comma D – D.T. 5/12/2005), al concorso per il reclutamento di 1.552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate;

Considerato che con il ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta il giudizio medico espresso dalla competente Commissioni quali frutto di un errore di fatto;

Considerato che è pacifico che il ricorrente, al momento della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il reclutamento, non li possedeva, essendo risultati superiore ai prescritti limiti i valori della bilirubinemia indiretta, e non avendo l’Amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale in proposito, una volta accertata la presenza di imperfezione in relazione alla quale è previsto un coefficiente non utile ai fini dell’ammissione alla selezione di cui è causa, ed essendo tenuta, invece, alla vincolata applicazione delle norme concorsuali di cui al bando di selezione e del D. M. 114/2000 e direttiva tecnica correlata, sotto il profilo della individuazione dei requisiti di partecipazione;

Considerato che, ove venga in considerazione, come nel caso in controversia, la sussistenza – o meno – dei requisiti fisici per l’arruolamento o la permanenza nelle Forze Armate, laddove la situazione di fatto oggetto dell’accertamento sia soggetta a significative modificazioni nel tempo, non sono ammissibili ulteriori accertamenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719);

Considerato che costituisce fatto notorio, sotto il profilo della scienza medica, la possibilità di riduzione dei valori della birilubinemia attraverso l’assunzione di specifici farmaci, e che la stessa può essere sensibilmente condizionata dalle abitudini alimentari, il che esclude la possibilità di procedere ad un riesame del ricorrente con valore di obiettività;

Rilevato che la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica in esito agli accertamenti cui il ricorrente medesimo si è sottoposto e dallo stesso prodotta in giudizio, evidenzia valori decrescenti nel tempo della bilirubinemia indiretta, e tale valore era, alla data del 9 luglio 2010, di 3,73 mg/dl e del 12 luglio 2010 di 5,56 mg/dl come tale indice di non idoneità del ricorrente – e solo nelle successive analisi si sono manifestati valori gradualmente decrescenti, il che non esclude il condizionamento degli stessi per effetto dell’assunzione di farmaci o dell’osservanza di specifica dieta, mentre nulla prova in ordine alla assenza di tale imperfezione in capo al ricorrente, che anzi è confermata dagli accertamenti sopra riportati, così comprovando la sussistenza in capo al ricorrente dell’imperfezione posta a fondamento del gravato provvedimento;

Considerato che, alla luce delle sopra richiamate evidenze fattuali, irrilevante risulta la verifica in ordine alle modalità degli svolti accertamenti, non apparendo revocabile in dubbio la sussistenza della rilevata causa di non idoneità;

Ritenuto, conclusivamente, in ragione delle superiori considerazioni e nei limiti riservati alla delibazione di questo giudice, che la gravata esclusione del ricorrente alla procedura concorsuale in questione debba ritenersi immune dai denunciati vizi, siccome basata su presupposto di fatto non contestabile ed adottata in coerenza con la pertinente normativa;

Conclusivamente, il ricorso ed i successivi motivi aggiunti vanno respinti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso ed i successivi motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida forfetariamente in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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