Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2292 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di D.L.C. avverso la sentenza in data 22.10.2009 della Corte di Appello di Napoli che confermava quella in data 9.4.2009 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli che, all’esito del giudizio abbreviato, condannava D.L.C. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (quantitativo imprecisato di cui gr.

0,35 di "crack").

Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e l’illogicità della motivazione in relazione all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.

Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che si sono limitate a riproporre in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

La Corte territoriale, invero, ha fornito adeguata replica alle censure suddette spiegando come la condotta dell’imputato, che aveva ammesso di svolgere attività di spaccio già da una settimana con turno di lavoro particolarmente impegnativo, non potesse ritenersi meramente occasionale e che lo stupefacente sequestrato, essendo stato adulterato e tagliato con sostanze nocive che ne avevano incrementato la potenzialità lesiva, con ciò escludendo la minima offensività penale della condotta, non consentisse di ritenere l’integrazione della circostanza attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5.

La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p. è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice addotto congrua e corretta motivazione con una compiuta valutazione della personalità dell’imputato, riottosa ed aggressiva nei confronti del personale della comunità.

Consegue l’inammissibilità del ricorso senza, tuttavia, potersi pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, trattandosi di imputato minorenne (Cass. pen. Sez. Un. 31.5.2000, n.15 Rv.

216704). Infine, trattandosi di imputato minorenne, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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