T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-01-2011, n. 456 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52/87 del 17 settembre 2010 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate;

Considerato che con precedente ricorso n. 7883 del 2010 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione del suddetto concorso perché dichiarato inidoneo per "note di introversione" con attribuzione del coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale;

Considerato che il suddetto ricorso, discusso nella medesima Camera di Consiglio del 3 dicembre 2010, è stato respinto con sentenza in forma semplificata;

Considerato che il ricorrente deduce l’illegittimità della impugnata graduatoria per illegittimità derivata del giudizio medico di inidoneità, oggetto della precedente impugnativa;

Considerato che la accertata legittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso di cui è causa comporta l’infondatezza della impugnativa rivolta a contestare la legittimità della graduatoria definitiva del suddetto concorso;

Il ricorso va, pertanto, respinto mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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