T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 483 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della nota in data 23 luglio 2010 con cui la resistente amministrazione dispone la sospensione del collegamento con il totalizzatore nazionale in uno con la revoca della concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi. La stessa nota, tuttavia, chiarisce, in calce, che "valga la presente come comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 e segg. Della L. 241/90", e cioè di avvio del procedimento.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, decisiva risultando la circostanza per cui l’amministrazione è pervenuta all’adozione della contestata revoca in difetto del rispetto delle garanzie partecipative, pure formalmente richiamate nella stessa nota avversata, con conseguente annullamento della nota medesima.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della odierna ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della odierna ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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