Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 3997 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la Presse Ross s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia M.E. e E.C. per sentire dichiarare simulati e, in via subordinata, revocare ex art. 2901 cod. civ., alcuni atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai convenuti: la compravendita del 22 marzo 1991, stipulata per rogito notaio Sergio Cardarelli, con cui il M. aveva venduto alla E. la quota di 1/2 dell’immobile sito in (OMISSIS); la contestuale costituzione del fondo patrimoniale, con cui il M. e la E. avevano destinato l’intero immobile succitato a soddisfare i bisogni della famiglia;

che si è costituito il M., mentre la E. è rimasta contumace;

che il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 7 giugno 2004, ha dichiarato simulata sia la compravendita immobiliare che la costituzione del fondo patrimoniale;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 953 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2007, ha respinto il gravame della E.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 ed il 6 febbraio 2008;

che ha resistito, con controricorso, la Presse Ross s.p.a., mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che le parti del giudizio hanno dato atto e documentato di avere raggiunto, in via stragiudiziale, successivamente alla notifica del ricorso, un accordo transattivo, con le quali, dichiarando di non avere più alcunchè a pretendere l’una dall’altra, hanno rinunciato agli effetti delle sentenze emesse dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d’appello di Venezia;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2010, l’Avv. Gabriele Pirocchi, procuratore di E.C. in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Gianpiero Luca, ha dichiarato di rinunciare al diritto, all’azione e agli atti del giudizio, con richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e di inefficacia delle sentenze di merito;

che la rinuncia è stata ritualmente accettata dagli Avv. Giovanni Panzarini e Carmine Punzi – nella loro qualità di procuratori speciali, in forza di atto autenticato dal notaio Angiola Giordani, della Presse Ross s.p.a. – i quali hanno aderito alla domanda di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048, e successiva giurisprudenza conforme), la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio;

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che la cessazione della materia del contendere determina la caducazione di entrambe le sentenze di merito: della sentenza in data 7 giugno 2004 del Tribunale di Venezia e della sentenza in data 6 agosto 2007 della Corte d’appello di Venezia;

che deve essere disposta, in conformità a Cass., Sez. 2^, 9 marzo 2007, n. 5587, la cancellazione della formalità trascritta presso l’Agenzia presso l’Agenzia del territorio di Venezia in data 6 agosto 1991 ai nn. 16922 R.G. e 12077 R.P. a favore della Presse Ross s.p.a. e contro M.E. e E.C. in forza di atto di citazione al Tribunale di Venezia notificato ai predetti nel luglio 1991;

che l’esito del giudizio impone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l’inefficacia della sentenza n. 1110 in data 7 giugno 2004 del Tribunale di Venezia e della sentenza n. 953 in data 6 agosto 2007 della Corte d’appello di Venezia; ordina la cancellazione della formalità trascritta presso l’Agenzia del territorio di Venezia in data 6 agosto 1991 ai nn. 16922 R.G. e 12077 R.P. a favore della Presse Ross s.p.a. e contro M.E. e E. C. in forza di atto di citazione al Tribunale di Venezia notificato ai predetti nel luglio 1991; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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