T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 499 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Valmontone, ha indetto, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 104/2009 del 12.3.2009, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo presuntivamente decorrente dall’1.7.2009 al 30.6.2012.

Successivamente, il Comune ha provveduto alla rettifica del bando, correggendo l’importo a base di asta, che, considerato il triennio di riferimento, ammontava ad un totale di euro 180.000,00 oltre I.V.A., e indicando aggiuntivamente, tra la documentazione di gara da inserire all’interno della busta A, a pena di esclusione, anche la "copia DUVRI ai sensi dell’art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008"; conseguentemente, con la determinazione dirigenziale n. 61/2009,, ha prorogato di quindici giorni i termini di presentazione delle offerte ai fini della partecipazione alla gara.

Alla predetta gara hanno partecipato 12 operatori economici, tra i quali anche la società ricorrente.

Alla prima seduta pubblica del 21.10.2009, alla presenza anche del legale rappresentante della società ricorrente M.S. Servizi s.r.l. (d’ora in poi soltanto M.S.) è stato rilevato a verbale che la busta A, relativa all’offerta presentata da parte della società E.I. s.r.l. (d’ora in poi soltanto E.), non conteneva la copia del DUVRI (richiesta a pena di esclusione dal bando di gara a seguito della correzione di cui in precedenza) e la stessa è stata ammessa alla gara con riserva. La detta società è stata, quindi, esclusa dalla gara nella successiva seduta del 28.10.2009 e riammessa, sempre con riserva, a seguito di contestazione specifica sul punto; soltanto nella seduta del 2.11.2009, la detta società è stata definitivamente riammessa alla gara, attesa la ritenuta mancanza della prova " provata" in ordine alla ricezione da parte di questa della comunicazione della integrazione del bando di gara, concernente esattamente la documentazione di cui trattasi, con la conseguente attribuzione alla medesima di un termine ulteriore per l’integrazione documentale in questione.

La commissione di gara ha, quindi, proceduto con l’attribuzione del relativo punteggio per le sole due imprese (ossia la M.S. e la E.) rimaste in gara a seguito della fase di verifica dei requisiti di partecipazione.

La società ricorrente ha, quindi, diffidato il Comune ai fini dell’esclusione della società E. per i motivi già dedotti in sede di gara, senza tuttavia alcun riscontro da parte dell’amministrazione.

La detta società M.S., attuale esecutrice del servizio di cui trattasi, si è collocata al secondo posto della graduatoria

A seguito della conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria a favore della società E., acquisita attraverso la consultazione del sito internet del Comune, la società ricorrente ha, pertanto, avanzato istanza di accesso alla documentazione amministrativa e, nelle more del riscontro da parte dell’amministrazione, ha proposto il ricorso in trattazione.

Con il detto ricorso, notificato in data 4.2.2010 e depositato in data 8.2.2010, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata società E., i verbali di gara, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile e non esclusa l’offerta presentata dalla detta società, nonché la nota del Comune di Valmontone- Settore IV- S.U.A.P.- Ufficio commercio, con la quale le è stata comunicata l’aggiudicazione della gara alla società E..

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere per violazione dei par. II.2.1 e IV.3.2, lett. e), del bando di gara e dei par. 3.3, 8 e 11 del nuovo avviso pubblico nonché per violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, sviamento di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta.

L’offerta della società controinteressata doveva essere esclusa dalla gara in quanto la cauzione provvisoria indicata nella sua offerta era inferiore al 2% dell’importo fissato a base di asta e pari ad euro 180.000,00 più IVA (sotto soglia comunitaria), ai sensi dell’art. 75, co. 1, del D. lgs. n. 163/2006; cauzione provvisoria che era, pertanto, pari ad euro 3.600,00, come espressamente indicato nell’avviso pubblico ai paragrafi 8 e 11, ed a pena di esclusione, ai sensi del paragrafo IV.3.2, lett. e), del bando di gara.

In particolare non si sarebbe potuto prendere a riferimento, per il calcolo dell’importo di cui trattasi, l’importo annuale del servizio, pari ad euro 60.000,00, oltre IVA, come risulta, invece, avere fatto la società E..

2- Eccesso di potere per violazione del par. IV.3.2, lett. e), del bando di gara e del par. 8 del nuovo avviso pubblico, nella parte in cui prescrive, a pena di esclusione, l’inserimento nella busta "A" anche di copia del DUVRI ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e per violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, sviamento di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta.

La controinteressata società E. non ha provveduto all’inserimento nella predetta busta "A", di copia del DUVRI ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, richiesto – a pena di esclusione dal paragrafo IV.3.2, lett. e) del bando di gara – dal paragrafo 8 del nuovo avviso pubblico, motivo, peraltro, per il quale il termine della presentazione delle offerte ai fini della partecipazione alla gara è stato prorogato di ulteriori quindici giorni.

Con il decreto presidenziale n. 747/2010 del 15.2.2010 è stata accolta la istanza di sospensione cautelare.

Il Comune di Valmontone ha, quindi, depositato in atti, in data 17.2.2010, documentazione con la quale ha dato atto dell’intervenuta revoca dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi.

Il Comune si è, quindi, costituito in giudizio, in data 19.2.2010, con comparsa difensiva, con la quale ha dato atto dell’intervenuto deposito della documentazione di cui in precedenza ed ha dedotto la irregolarità della procura rilasciata al difensore da parte della società ricorrente ai sensi degli artt. 19, co. 1, della L. n. 1034/1971 e 35 del T.U. n. 1054/1924.

Nel frattempo il Comune ha proceduto alla formale revoca della gara con la determinazione dirigenziale n. 75 del 23.2.2010, dandone comunicazione agli interessati con la nota del 24.2.2010.

Quindi, con la determinazione dirigenziale n. 76 del 25.10.2010, il Comune ha affidato direttamente, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, alla società E., il servizio di cui trattasi in via di urgenza e temporaneamente per il periodo dall’1.3.2010 al 30.6.2010.

In data 1.3.2010 è stato poi stipulato il contratto tra il Comune e la società E..

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 2.3.2010, la società ricorrente ha, quindi, impugnato il provvedimento di affidamento diretto alla società E. del servizio di cui trattasi, di cui all’ordine di servizio prot. n. 4220 dell’1.3.2010 e con decorrenza dall’1.3.2010, la nota del R.U.P. di cui al prot. n. 3204 del 16.2.2010 con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione, i verbali di gara dal n. 1 al n. 9, la determinazione dirigenziale n. 436 del 22.12.2009, recante la "presa d’atto ed approvazione dei verbali di gara", nella parte in cui non è stata esclusa dalla gara la società E., e, ove intervenuto, il contratto di affidamento alla società E. del servizio di cui trattasi.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione del D. Lgs. n. 163/2006 e della direttiva CE 2004/18/CE del 31.3.2004 ed eccesso di potere per violazione dell’art. 97 della Costituzione e per ingiustizia manifesta e sviamento di potere.

La società ricorrente, che da anni svolge il detto servizio, è attualmente titolare di un contratto in proroga, stipulato in data 22.1.2009 con il Comune, per lo svolgimento del servizio di cui trattasi a fare data dal 10.1.2009 e sino al 28.2.2010 e "comunque fino all’espletamento della gara".

Il Comune sarebbe, pertanto, stato tenuto, a seguito della disposta revoca, all’espletamento di una nuova gara avente il medesimo oggetto della precedente ed aperta al confronto concorrenziale tra gli operatori del settore e non avrebbe potuto procedere, invece, all’affidamento diretto del detto servizio alla controinteressata società E..

2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, nonché degli artt. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241/1990, nonché degli artt. 2 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere per violazione dell’art. 97 della Costituzione e per ingiustizia manifesta e sviamento di potere.

Solo dopo l’adozione del decreto cautelare del 15.2.2010 il Comune ha mutato orientamento e provveduto illegittimamente alla revoca della gara in questione, adottata in violazione degli artt. 21 quinquies e nonies della L. n. 241/1990, in quanto non sarebbero stati presenti, nel caso di specie, i relativi necessari presupposti, nella ritenuta e contestata mancata indicazione sia dei motivi di pubblico interesse sottesi, sia dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto o della nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso; peraltro, non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti dell’annullamento di ufficio, rappresentati dall’illegittimità originaria del provvedimento annullato.

Nel merito, le osservazioni contenute nel parere allegato alla determinazione di revoca della gara e che ne costituiscono la motivazione per relationem, concernenti le presunte illegittimità della intera procedura di gara, non coglierebbero nel segno, atteso che, da un lato, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 125, co. 911, del D. lgs. n. 163/2006, non troverebbe applicazione la disposizione relativa alla composizione della commissione di gara di cui all’art. 84 del detto D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del medesimo art. 125, co. 4 e, dall’altro, che l’operato della commissione (che avrebbe proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica prima dell’apertura e della valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica) non avrebbe prodotto alcun vulnus concreto ai concorrenti di gara (soltanto due, ossia la M.S. e la E.), anche perché soltanto la seconda società doveva essere ammessa alla gara, e comunque non si sarebbe tenuto in adeguata considerazione che la procedura era stata effettuata in economia e per un importo esiguo, il che avrebbe dovuto indurre a valutare con minore rigore l’operato della commissione di gara al riguardo.

Con il decreto n. 995/2010 del 3.3.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione.

La controinteressata società E. si è costituita in giudizio, in data 11.3.2010, depositando memoria difensiva, con la quale ha preliminarmente dedotto che il contratto con la M.S. del 22.1.2010 era stato disdettato da parte del Comune con la nota di cui al prot. n. 2232 del 2.2.2010 ed ha, quindi, osservato che il Comune, nelle more dell’espletamento della nuova gara e nell’esercizio della propria discrezionalità, ha correttamente deliberato di affidare direttamente il servizio di cui trattasi alla stessa a decorrere dall’1.3.2010 e fino al 30.6.2010, alle medesime condizioni da questa offerte in sede di gara (revocata), decisamente migliorative rispetto a quelle attualmente in corso con la società M.S..

Peraltro la società M.S. ha esercitato il servizio di cui trattasi per molto tempo in assenza dell’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, usufruendo di numerosi contratti prorogati dal Comune nell’attesa dello svolgimento della gara pubblica, e rappresentando, pertanto, per il detto periodo e fino ad adesso, l’unico operatore di riferimento del Comune nel settore di interesse.

Ha altresì dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per violazione del disposto di cui all’art.21 della L. n. 1034/1971, non potendosi ritenere gli atti impugnati "connessi all’oggetto del ricorso stesso", trattandosi dell’affidamento iure privatorum del servizio in via di urgenza e in modo temporaneo.

Con atto depositato in giudizio in data 17.3.2010 è intervenuta in giudizio ad opponendum la società cooperativa P.D.P., partecipante alla gara di cui trattasi, insistendo per la legittimità del provvedimento di revoca della gara di cui trattasi, nella ritenuta sussistenza dei motivi di illegittimità dell’intera procedura già rilevati in quella sede da parte del Comune.

Il Comune si è costituito in giudizio sul ricorso per motivi aggiunti, in data 18.3.2010, depositando memoria con la quale ha, dapprima, ricostruito in fatto l’intera vicenda e, quindi, dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per l’assenza del presupposto di cui all’art. 21 della L. n. 1034/1971 dell’essere "connesso con l’oggetto del ricorso" e per la mancata previa impugnazione nei termini della determinazione dirigenziale n. 75 del 23.2.2010, espressamente richiamata nella comunicazione dell’intervenuta revoca della procedura di gara effettuata anche alla società ricorrente, in data 24.2.2010, ai sensi dell’art. 79, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006, unico atto veramente lesivo per la stessa ricorrente.

Nel merito ha dedotto che la revoca della procedura di gara è stata effettuata nella ricorrenza di tutti i presupposti di legge e che, comunque, i motivi sottostanti alla predetta revoca sarebbero stati contestati solo in parte nel detto ricorso, nulla essendo stato effettivamente dedotto in punto di diritto in ordine alla questione concernente l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica prima dell’apertura e della valutazione delle offerte economiche, motivo che, da solo, sarebbe stato sufficiente a sorreggere, in ogni caso, il provvedimento di revoca impugnato; inoltre la gara si sarebbe svolta con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, troverebbe, senza alcun dubbio, applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 84 del medesimo decreto e, comunque, anche in caso di gara informale, dovrebbero trovare applicazione i principi di ordine generale e di derivazione comunitaria insiti nel concetto stesso di gara pubblica.

Si è, altresì, costituita in giudizio sul ricorso per motivi aggiunti anche la controinteressata società E. che, con memoria dell’11.3.2010, ha dedotto la infondatezza nel merito del detto ricorso, insistendo per il suo rigetto.

Con memoria del 19.3.2010, la ricorrente società M.S., dopo un’approfondita ricostruzione in fatto dell’intera vicenda, ha controdedotto alla memoria della E. ed ha argomentato ulteriormente la fondatezza dei propri ricorsi, insistendo per l’accoglimento di entrambi.

Con la successiva memoria dell’8.7.2010, la società ricorrente M.S. ha dato atto che la nuova gara indetta dal Comune è al momento in fase di svolgimento e, pertanto, non è stato rispettato il termine in origine dato dell’1.7.2010 – attesa la scadenza del termine del 30.6.2010 per la conclusione dell’affidamento diretto alla controinteressata società E.- e che la detta società, pertanto, continua a svolgere il servizio di cui trattasi in regime di proroga; ha, inoltre, quantificato i danni dei quali chiede il risarcimento in questa sede nella misura di euro 18.000,00 (pari al 10% dell’importo complessivo posto a base di gara), oltre euro 2.000,00, a titolo di oneri conseguenti alla mancata esecuzione del contratto nel periodo 1.3.201010.3.2010, ed euro 7.200,00, a titolo di mancato utile contrattuale per il periodo di espletamento del servizio di marzo 2010.

Con memoria del 9.7.2010, il Comune ha ribadito le proprie difese ed ha insistito per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Con memoria del 26.10.2010, la società ricorrente M.S. ha dato atto, in punto di fatto, dell’evoluzione della vicenda di cui trattasi; in particolare ha rilevato come la nuova gara non si sia conclusa nemmeno alla data del 14.7.2010 (da ultimo indicata dalla difesa del Comune) e che soltanto alla data del 24.9.2010 il Comune ha dato comunicazione della stipulazione del contratto con la società controinteressata E., intervenuta in precedenza in data 31.8.2010 (pur in mancanza della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e del rispetto dei termini dilatori di cui all’art. 11, co. 9 e 10, del medesimo decreto). Ha, altresì, rilevato come ci sia stata una proroga in fatto del servizio alla controinteressata per il periodo dall’1.7.2010 al 31.8.2010.

Per il resto – dopo avere argomentato in ordine all’infondatezza dell’eccezione del Comune sulla mancata specifica impugnazione del provvedimento formale di revoca e sull’inutilizzabilità dei motivi aggiunti ai fini dell’impugnazione nel medesimo procedimento dell’affidamento diretto alla controinteressata -, ha ribadito le proprie difese, insistendo per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

Infine il Comune ha depositato in giudizio, in data 10.10.2010, copia della determinazione dirigenziale n. 312 del 21.7.2010, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della nuova gara alla controinteressata società E..

Alla pubblica udienza dell’11.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente M.S. ha impugnato tutti gli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Valmontone ai fini dell’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 1.7.201030.6.2012, per un importo totale a base di asta di euro 180.000,00 oltre IVA, deducendone due motivi di censura:

– l’offerta della società controinteressata E. doveva essere esclusa dalla gara in quanto la cauzione provvisoria indicata era inferiore al 2% dell’importo fissato a base di asta pari ad euro 180.000,00 più IVA (sotto soglia comunitaria), ai sensi dell’art. 75, co. 1, del D. lgs. n. 163/2006, e, pertanto, pari ad euro 3.600,00, come d’altronde espressamente indicato nell’avviso pubblico ai paragrafi 8 e 11, ed a pena di esclusione, ai sensi del paragrafo IV.3.2, lett. e), del bando di gara (e, in particolare, non si sarebbe potuto prendere a riferimento l’importo annuale del servizio, pari ad euro 60.000,00, oltre IVA, come risulta avere fatto la detta società);

– la società controinteressata E. non ha provveduto all’inserimento nella busta "A" di una copia del DUVRI, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, richiesto – a pena di esclusione, ai sensi del paragrafo IV.3.2, lett. e) del bando di gara -, dal paragrafo 8 del nuovo avviso pubblico (peraltro, motivo per il quale il termine della presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara di cui trattasi, è stato prorogato di ulteriori quindici giorni).

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato la comunicazione della revoca della detta gara nonché il conseguente affidamento diretto in via temporanea del servizio di cui trattasi alla controinteressata per il periodo 1.3.201030.6.2010.

Il Comune e la società controinteressata hanno dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità sia del ricorso introduttivo, per difetto di una idonea procura, che del successivo ricorso per motivi aggiunti, atteso che la fattispecie in oggetto non sarebbe riconducibile al disposto di cui all’art. 21 della L. n. 1034/1971, non potendosi ritenere che l’affidamento diretto alla società E. costituisca un atto connesso a quello oggetto del ricorso, in quanto procedimento a sé stante, retto da autonome e distinte regole.

In punto di fatto deve, inoltre, rilevarsi come sia comprovato in atti che la nuova procedura di gara si sia conclusa con l’aggiudicazione definitiva alla E. in data 21.7.2010 e come il relativo contratto sia stato stipulato il successivo 31.8.2010 e sia attualmente in corso di esecuzione da parte di questa società.

Non risulta, invece, che gli atti della detta ultima procedura di gara siano stati impugnati da parte dell’attuale ricorrente con autonomo ricorso.

Si ritiene, tuttavia, che, avendo la predetta società impugnato la revoca della precedente gara, la mancata impugnazione della nuova gara non determini l’improcedibilità del presente giudizio, atteso che l’eventuale annullamento della revoca della precedente gara determinerebbe, come conseguenza, la sopravvenuta caducazione della nuova gara.

Tanto premesso, deve rilevarsi come, tenuto conto dello svolgimento in punto di fatto della vicenda di cui trattasi nonché dei ricorsi che si sono succeduti, l’ordine di trattazione nel merito delle impugnative debba essere il seguente:

– in via principale deve essere affrontata l’impugnazione della revoca della prima procedura di gara, in quanto soltanto nel caso in cui si riconosca la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti nella detta parte, con il conseguente annullamento della revoca, assume rilevanza la impugnazione della detta prima procedura di gara che è stata effettuata, da parte della società M.S., con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

– nel caso di ritenuta fondatezza, in parte qua, dei motivi aggiunti, deve, pertanto, essere affrontata con precedenza l’impugnazione della prima procedura di gara, atteso che l’eventuale infondatezza nel merito del ricorso introduttivo nella detta parte, farebbe venir meno l’interesse alla impugnazione dell’affidamento diretto del servizio alla contro interessata, effettuata con l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti (i cui effetti devono ritenersi in quel caso automaticamente venuti meno, attesa la validità ed efficacia della prima procedura di gara e della conseguente aggiudicazione).

In via preliminare alla trattazione nel merito dei ricorsi di cui trattasi, tuttavia, deve essere affrontata l’eccezione in rito sollevata da parte del Comune nella memoria di costituzione in giudizio sul ricorso introduttivo e relativa alla presunta nullità della procura alle liti rilasciata da parte della società ricorrente.

La difesa del Comune richiama il combinato disposto degli artt. 19 della L. n. 1034/1971 e 35 del R.D. n. 1054/1924.

Il richiamato art. 19 della L. n. 1034/1971 (nel testo in vigore al momento di presentazione del ricorso in trattazione) disponeva testualmente che: "Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale….".

Il richiamato art. 35 del R.D. n. 1054/1924 (anche questo nel testo in vigore al momento di presentazione del ricorso in trattazione) dispone a sua volta testualmente che: "I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l’avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.".

Secondo un consolidato orientamento nella materia deve considerarsi inammissibile – ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 1034 del 1971, dell’articolo 35, comma 1, del T.U. n. 1054 del 1924 e dell’articolo 6, comma 4, del r.d. n. 642 del 1907 -, il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al giudice amministrativo sottoscritto dal solo avvocato o procuratore legale, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con mandato generale alle liti e non con mandato speciale, posto che il potere di azione non è stato validamente esercitato, essendo la procura generale ad lites insufficiente ad attribuire al difensore il potere di rappresentanza processuale (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 dicembre 1984, n. 1065 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 luglio 2005, n. 54189.

Nel caso di specie il ricorso presenta a margine la procura speciale sottoscritta da parte del legale rappresentante della società ricorrente con firma autenticata da parte del legale difensore; il riferimento al "presente giudizio" appare non generica come dedotto ed invece assolutamente idonea ad integrare i requisiti di legge al riguardo.

Non si ritiene, infatti, che, ai fini della validità della procura speciale posta a margine del ricorso, sia necessaria l’indicazione, nel corpo della stessa, in modo puntuale, dell’oggetto della controversia ossia dei provvedimenti nello specifico impugnati.

In sostanza la difesa del Comune ritiene dirimente ai fini che interessano la carenza di riferimenti ad una specifica controversia nella procura speciale apposta al margine, richiamando un precedente sul punto della sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n. 7510/2009 del 23.7.2009).

Deve, tuttavia, ritenersi che il detto richiamo non colga pienamente nel segno; ed infatti nel caso in trattazione in quella sede si trattava di una procura generale alle liti che è stata ritenuta non valida nel processo amministrativo.

Nel corpo motivazionale di tale sentenza è stata richiamata la massima relativa ad una precedente decisione del C.d.S. secondo cui ".. è nullo il ricorso giurisdizionale di primo grado, non citandosi nella procura alle liti alcuna specifica controversia e non essendo firmato tale atto dal ricorrente." (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2001, n. 2475).

Tuttavia il detto richiamo non aveva, in quella sede (nella parte che rileverebbe invece in questa sede) alcuna pratica rilevanza non attenendo alle specificità del caso.

Comunque, al riguardo, deve ritenersi che valga il principio secondo cui, nel caso di procura speciale apposta al margine dell’atto giudiziale (nello specifico il ricorso introduttivo del giudizio) non è necessaria, ai fini della sua validità, l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia.

La procura speciale rilasciata al difensore, contenente la formula "per il presente giudizio" o formule similari (quali "causa", "controversia", "processo", "lite"), deve infatti ritenersi pienamente valida (addirittura per giurisprudenza consolidata se apposta senza specifiche indicazioni limitative, permette anche l’estensione del mandato all’appello, cfr. Cassazione civile, sez. II, 2 marzo 1998, n. 2260).

E soltanto qualora il mandato speciale non sia apposto a margine o in calce al ricorso, ma sia stato rilasciato con atto separato, affinché il difensore possa considerarsene munito, occorre che un atto indicante con sufficiente precisione, quanto meno l’oggetto dell’impugnativa, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale la controversia deve essere radicata, contenga la sua nomina, in modo tale che, dal contenuto della procura, sia possibile individuare la volontà del ricorrente di provocare l’esercizio della tutela giurisdizionale in relazione a quella specifica e determinata controversia (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 14 ottobre 1991, n. 645).

Atteso l’ordine della trattazione delle questioni sottese ai ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, deve, sempre in via preliminare, essere affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sollevata sia da parte del Comune che da parte della società controinteressata nei propri scritti difensivi, come reiterata nelle ultime memorie.

Se è vero, infatti, che hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per violazione del disposto di cui all’art. 21 della L. n. 1034/1971, solo in quanto hanno ritenuto la non riconducibilità degli atti impugnati a quelli "connessi all’oggetto del ricorso stesso", trattandosi dell’affidamento iure privatorum del servizio in via di urgenza e in modo temporaneo, tuttavia, per completezza, appare preferibile analizzare la questione anche con riferimento al provvedimento di revoca, impugnato congiuntamente all’affidamento diretto, con il ricorso per motivi aggiunti, e la cui trattazione, per le motivazioni già esposte, deve essere fatta con precedenza rispetto alle altre impugnazioni.

Il richiamato art. 21 della L. n. 1034/1971, dispone testualmente al co. 1, per quanto di interesse in questa sede, che: "… Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti….". Ora non vi è alcun dubbio in ordine alla circostanza che la revoca da parte della stessa amministrazione, nelle more del giudizio, del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti costituisca un provvedimento "connesso" ai sensi della norma richiamata con la conseguente ammissibilità, per la detta parte, del ricorso per motivi aggiunti.

Più complicata è, invece, la questione per quanto concerne il successivo provvedimento di affidamento diretto in via di urgenza e temporanea, nelle more della indizione e dell’espletamento della nuova gara, del medesimo servizio.

Al riguardo deve, tuttavia, ritenersi che una corretta interpretazione dell’espressione richiamata, anche alla luce della ratio dell’innovativa disposizione in materia di motivi aggiunti, debba fare propendere per il ritenere che, comunque, tutti i provvedimento che hanno ad oggetto il medesimo servizio, sebbene da affidare con procedure diverse a norma di legge, siano, comunque, riconducibili alla "connessione" di cui trattasi.

Il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, è ammissibile anche con riferimento al detto specifico provvedimento.

In via ulteriormente preliminare alla trattazione nel merito dei ricorsi, deve essere affrontata la questione dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum svolto da parte della società cooperativa P.D.P. con il deposito di atto di costituzione in giudizio e contestuale memoria difensiva in data 17.3.2010. Ed infatti, sebbene la eccezione non sia stata sollevata da alcuna delle parti del presente giudizio, tuttavia, trattasi di questione rilevabile d’ufficio da parte del giudice.

E, al riguardo, deve evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 1034/1971, "Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all’organo che ha emanato l’atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.".

Il richiamato art. 37 del R.D. n. 1054/1924, dispone testualmente che: "Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, l’autorità e le parti, alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, e anche un ricorso incidentale, con le stesse forme prescritte per il ricorso.

La notificazione del ricorso incidentale sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il domicilio eletto, all’avvocato che ha firmato il ricorso stesso.

L’originale del ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti, deve essere depositato in segreteria nel termine di giorni 10.

Se colui che vuole produrre il ricorso incidentale risiede all’estero, il termine per la notificazione è aumentato nella misura indicata al capoverso secondo dell’art. 36.

I termini e i modi prescritti nel presente articolo per la notificazione e il deposito del ricorso incidentale debbono osservarsi a pena di decadenza.

Il ricorso incidentale non è efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori termine.".

Ne consegue che l’ intervento "ad opponendum" del terzo deve essere proposto con atto notificato alle parti e depositato nel termine di decadenza di cui all’art. 22, co. 2, della L. n. 1034/1971 e, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del detto intervento se proposto con mero atto di costituzione in udienza e non notificato a tutte le parti evocate in giudizio, per violazione delle regole del contraddittorio di cui al richiamato art. 22, co. 2 (in tal senso c.f.r. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 marzo 2007, n. 282; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 ottobre 2001, n. 1610; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 1100).

Sul punto si è in particolare sostenuto che "ai sensi dell’art. 40 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, per l’ intervento in giudizio non sono previsti termini di decadenza – se non quello implicito del passaggio in decisione della causa: l’armonizzazione di tale norma con il combinato disposto degli art. 22 comma 2 e 3, e 23 comma 4 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 si consegue autorizzando la sola esposizione orale di difese ma non ammettendo difese svolte in atti prodotti fuori dai termini ovvero rinviando la discussione a richiesta delle controparti che ritengano di svolgere ulteriori argomentazioni di difesa." (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 8 aprile 2005, n. 300).

Tanto premesso in via preliminare e passando alla trattazione del merito del ricorso, ed in particolare, sulla base di quanto in precedenza rilevato al riguardo, al ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui è stata impugnata la revoca della prima procedura di gara, non può se non rilevarsene la inammissibilità nonché infondatezza nel merito per le considerazioni che seguono.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 2.3.2010, è stata impugnata, tra gli altri provvedimenti, come testualmente riportato nell’epigrafe dello stesso, anche, per quanto di interesse in questa sede, la "nota prot. n. 3204 del 16 febbraio 2010 con la quale il Responsabile del procedimento ha disposto la revoca della gara per l’affidamento del servizio…".

La richiamata nota, indirizzata esclusivamente alla Segreteria della Sezione II ter del T.A.R. LazioRoma, era stata in precedenza depositata agli atti del giudizio da parte del Comune in data 17.2.2010; la detta nota, avente ad oggetto " Ricorso rg. n. 1187/10Udienza del 22.2.2010", riporta testualmente che "Con riferimento alla procedura ad evidenzia pubblica per cui vi è controversia… lo scrivente, nella qualità di Responsabile del procedimento, letto e condiviso l’accluso parere del legale incaricato che fa proprio e che motiva ob relationem il presente comportamento, dispone di procedere alla revoca della gara, spirata l’inibitoria di cui al decreto cautelare n. 747/10..".

Soltanto con la deliberazione n. 75/2010 del 23.2.2010, avente ad oggetto "Revoca determinazione dirigenziale n. 436 del 22.12.2009", il R.U.P., "letto e condiviso il parere redatto dallo Studio legale Caputo in data 16.2.2010 n. prot. 003200, che lo scrivente fa proprio e che motiva per relationem il presente comportamento" ha proceduto alla formale revoca della gara di cui trattasi.

Tale atto è stato comunicato, ai sensi dell’art. 79, co. 5, lett. b) bis, del D. lgs. n. 163/2006, alla società ricorrente M.S. con la nota di cui al prot. n. 3820 del 23.2.2010, inviata in data 12.3.2010, regolarmente ricevuta dalla stessa, come da copia della cartolina a/r in atti e, comunque, è stata depositata in atti da parte del Comune, insieme ed in allegato alla memoria di costituzione sul ricorso per motivi aggiunti in data 18.3.2010.

Non risulta che la indicata ultima determinazione sia stata puntualmente impugnata da parte della società ricorrente nel presente giudizio né con autonomo ricorso.

E, da quanto in precedenza esposto, è evidente che la nota invece impugnata con il ricorso per motivi aggiunti in trattazione, ossia la nota del R.U.P. di cui al prot. n. 3204 del 16 febbraio 2010, rappresenta non il formale provvedimento di revoca della gara, in quanto tale direttamente ed immediatamente lesivo della posizione giuridica della società ricorrente, ma soltanto l’atto di preannuncio della volontà di procedere in tale direzione da parte dell’amministrazione. E ciò in virtù di un duplice ordine di considerazioni; in quanto, da un lato, la detta nota era indirizzata esclusivamente alla segreteria della sezione e, dall’altro, la stessa è stata adottata in data 16.2.2010, quando – come espressamente si specifica – era ancora in vigore l’inibitoria di cui al decreto presidenziale (efficace fino alla successiva camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare già fissata per il giorno 22.3.2010).

Le osservazioni che precedono sono confermate dal tenore testuale del parere legale allegato alla predetta nota reso in data 16.2.2010 che, nella sua parte finale, dopo avere evidenziato i ritenuti profili di illegittimità della procedura di gara pubblica di cui trattasi, rileva l’opportunità di procedere alla revoca della stessa, informando preliminarmente il Tribunale della volontà dell’amministrazione di muoversi in tal senso (ed in assenza della previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento alla società interessata, sul presupposto della ritenuta natura vincolata dell’adottando provvedimento di revoca).

Tuttavia, anche a volere prescindere dall’aspetto preliminare di cui in precedenza, comunque, il ricorso proposto avverso la revoca della precedente procedura di gara pubblica è infondato nel merito e deve essere respinto.

Alla luce del richiamato tenore testuale sia della nota del RUP del 16.2.2010 che della sua successiva determinazione dirigenziale n. 75/2010 del 23.2.2010, infatti, è oltremodo chiaro che la motivazione della revoca è contenuta per relationem nel parere legale richiamato di cui al prot. n. 003200 del 16.2.2010.

E, nel detto parere legale, depositato in copia in atti in data 17.2.2010, in allegato alla nota del RUP del 16.2.2010, l’opportunità del disporre la revoca della precedente procedura di gara pubblica è stata motivata sulla base di una pluralità di argomentazioni, ciascuna da sola in grado di sorreggere l’impugnato conseguente provvedimento formale di revoca della gara.

In particolare, è stata rilevata la contraddittorietà del comportamento tenuto della stazione appaltante nei confronti delle due società partecipanti alla gara; viene dedotta la violazione del disposto di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 concernente la composizione delle Commissioni giudicatrici della gara; viene evidenziata la violazione della specifica disposizione del bando di gara nonché della prassi costante nella materia, laddove la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contenti le offerte economiche prima di avere aperto le buste contenenti le offerte tecniche e di avere proceduto alla loro valutazione secondo i criteri di cui alla lex specialis di gara.

Con il ricorso per motivi aggiunti la revoca della precedente procedura di gara pubblica è stata impugnata, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990, in quanto non sarebbero stati presenti, nel caso di specie, i relativi necessari presupposti, nella ritenuta e contestata mancata indicazione sia dei motivi di pubblico interesse sottesi, sia dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto o della nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso; peraltro, non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti dell’annullamento di ufficio, rappresentati dall’illegittimità originaria del provvedimento annullato; nel merito, le osservazioni contenute nel parere allegato alla determinazione di revoca della gara e che ne costituiscono la motivazione per relationem, concernenti le presunte illegittimità della intera procedura di gara, non coglierebbero nel segno, atteso che, da un lato, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 125, co. 911, del D. lgs. n. 163/2006, non troverebbe applicazione la disposizione relativa alla composizione della commissione di gara di cui all’art. 84 del detto D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del medesimo art. 125, co. 4 e, dall’altro, che l’operato della commissione (che avrebbe proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica prima dell’apertura e della valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica) non avrebbe prodotto alcun vulnus concreto ai concorrenti di gara (soltanto due, ossia la M.S. e la E.), anche perché soltanto la seconda società doveva essere ammessa alla gara, e comunque non si sarebbe tenuto in adeguata considerazione che la procedura era stata effettuata in economia e per un importo esiguo, il che avrebbe dovuto indurre a valutare con minore rigore l’operato della commissione di gara al riguardo.

Da quanto esposto emerge come, delle due motivazioni sottese alla disposta revoca della gara (in virtù del richiamo al parere legale in atti), soltanto la prima – concernente la presunta illegittima composizione della Commissione di gara – sia stata in realtà contestata da parte della difesa della società ricorrente con il ricorso ad argomentazioni prettamente giuridiche; per quanto attiene, invece, all’ulteriore motivazione – concernente la contestata apertura delle buste contenenti l’offerta economica prima dell’apertura e della valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica – la difesa della società ricorrente si è limitata a rilevare quanto in precedenza riportato; ossia "l’inconferenza" della relativa censura in quanto sono state valutate soltanto due offerte ed una di queste in realtà doveva essere esclusa con la conseguenza che non si sarebbe realizzato alcun vulnus concreto, nonché in quanto in una procedura in economia e di importo contenuto si dovrebbero applicare criteri meno rigidi al riguardo.

Nessuna argomentazione è stata invece spesa sulla circostanza richiamata in sede di parere legale secondo cui l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica prima dell’apertura e della valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica era in realtà prevista in sede di bando di gara in modo puntuale e, comunque, rispondeva alla consolidata prassi nella materia al fine di garantire la buona amministrazione e la trasparenza del procedimento stesso.

Ne consegue che, non potendosi ritenere che la detta specifica motivazione posta a supporto della disposta revoca da parte dell’amministrazione procedente sia stata contestata con idonea censura, e costituendo tale motivazione argomentazione sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento, la revoca della precedente gara impugnata con il ricorso per motivi aggiunti in trattazione non può essere annullata e deve, allo stato, considerarsi valida ed efficace.

Ne consegue, ulteriormente, che viene meno l’interesse alla impugnazione della precedente gara effettuata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ai fini principalmente della esclusione della società controinteressata: il ricorso diviene, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso.

Il ricorso per motivi aggiunti, nella parte che residua – con la quale è stato censurato l’affidamento diretto alla società controinteressata per il periodo 1.3.201030.6.2010 in via d’urgenza e temporanea del servizio di cui trattasi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara – è infondato nel merito per le considerazioni che seguono.

Con il detto ricorso la società M.S. ha dedotto la violazione del D. Lgs. n. 163/2006 e della direttiva CE 2004/18/CE del 31.3.2004, nonché l’eccesso di potere per violazione dell’art. 97 della Costituzione e per ingiustizia manifesta e sviamento di potere, in quanto la stessa, che da anni svolge il detto servizio, sarebbe attualmente titolare di un valido ed efficace contratto di affidamento in proroga, stipulato in data 22.1.2009 con il Comune per lo svolgimento del servizio di cui trattasi a fare data dal 10.1.2009 e sino al 28.2.2010 e "comunque fino all’espletamento della gara" e la gara di riferimento sarebbe sempre la medesima atteso che la prima gara è stata revocata; il Comune sarebbe, peraltro, stato tenuto, a seguito della disposta revoca della gara, all’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica avente il medesimo oggetto della precedente ed aperta al confronto concorrenziale tra gli operatori del settore e non avrebbe potuto procedere, invece, all’affidamento diretto del detto servizio alla controinteressata società E..

Le dedotte prospettazioni non meritano condivisione.

Per quanto concerne la prima censura, si deve rilevare, in punto di fatto, che il 22.1.2010 è stato stipulato tra il Comune e la società ricorrente il contratto, di cui al rep. n. 2063, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio dall’1.1.2009 al 28.2.2010, "e comunque fino all’espletamento della gara": in tale atto si premetteva che "in data 12.3.2009… è stata bandita asta di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio…; che il servizio di che trattasi, viene affidato alla ditta MS… per un periodo di mesi sei e e comunque fino all’espletamento della gara stessa, che è intenzione delle parti… tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi…".

E’ poi da rilevare che, con la nota di cui al prot. n. 2232 del 2.2.2010, il Comune ha dato comunicazione alla detta società della scadenza del servizio di cui trattasi alla data del 28.2.2010, richiamando, a tal fine, la determinazione dirigenziale n. 25 del 19.1.2010; quindi, con la determinazione dirigenziale n. 76 del 25.2.2010, il servizio di cui trattasi è stato aggiudicato alla controinteressata, in via d’urgenza ed in modo temporaneo, ai sensi dell’art. 125, co. 11, del D.Lgs. n. 163/2006, per il periodo 1.3.201030.6.2010.

Con la detta ultima determinazione n. 25 del 19.1.2010, avente ad oggetto "servizio di pulizia edifici comunali- ditta MS servizi s.r.l.- approvazione schema di contratto", il Comune ha dato atto della necessità di prorogare il servizio alla società ricorrente per il periodo 1.1.200928.2.2010 "e comunque fino al completamento delle operazioni di affidamento della gara".

La società ricorrente interpreta la richiamata determinazione ed il conseguente contratto nel senso che, essendosi la prima gara conclusa con la revoca dell’aggiudicazione ed essendo stata bandita una nuova gara con le medesime caratteristiche, le dette due procedure debbano in realtà essere considerate e valutate nel loro insieme e, pertanto, fino all’affidamento della nuova gara la stessa dovrebbe essere titolata e legittimata allo svolgimento del servizio.

Non si ritiene, tuttavia, di potere accedere alla richiamata interpretazione; ed infatti il contratto di cui trattasi e la sottostante determinazione dirigenziale sono stati sottoscritti al fine principale di sanare la situazione preesistente e relativa all’anno 2009 in cui la società ricorrente ha svolto in servizio in sostanziale regime di prorogatio di fatto per assicurare la continuità dello stesso. La scadenza al 28.2.2010 è stata individuata quale data presuntiva in cui, dato atto dello stato di svolgimento della procedura di gara, oramai nella fase conclusiva, si sarebbe potuto procedere al subentro dell’aggiudicatario della stessa; è tuttavia, avvenuto, come ben noto che, a seguito dell’impugnativa proposta avverso l’aggiudicazione da parte della società ricorrente, l’amministrazione ha ritenuto di dovere procedere alla revoca in autotutela dell’intera procedura di gara. E’ evidente, tuttavia, che la procedura di gara cui fa riferimento il richiamato contratto e la sottostante determinazione sia proprio la gara indetta in data 12.3.2009 (testualmente richiamata nelle relative premesse).

Ne consegue che, venuta meno, con la revoca del 25.2.2010, e con effetti retroattivi, l’intera procedura di gara di cui trattasi, la scadenza del contratto in questione non può che essere maturata nell’unica data effettivamente ivi testualmente indicata del 28.2.2010, come, peraltro, ribadito da parte dell’amministrazione comunale con la determinazione n. 25 del 19.1.2010.

Pertanto, legittimamente, l’amministrazione ha potuto procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, in via d’urgenza e dichiaratamente temporanea, nelle more dello svolgimento della nuova gara, alla società controinteressata, che aveva dato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio alle medesime condizioni – migliorative per l’amministrazione – offerte in sede di procedura di gara revocata.

D’altronde l’art. 125, co. 11, del D. lgs. n. 163/2006 dispone al riguardo testualmente che: "… 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento…."; pertanto l’affidamento diretto è possibile, nella forma seguita, soltanto per i servizi o forniture di importo fino a 20.000,00 Euro e, nel caso che interessa, l’importo del servizio è stato quantificato, per il periodo di riferimento dei quattro mesi, in euro 18.000.

Peraltro l’amministrazione ha affidato il detto servizio dichiaratamente in via d’urgenza e solo temporanea e comunque ad una società diversa da quella che fino a quel momento, in virtù di contratti in prorogatio, aveva svolto servizio da molti anni ed ancora con un corrispettivo per la stessa migliorativo.

Per le considerazioni tutte che precedono, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso per motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo di cui in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente e della società controinteressata in solido tra di loro delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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