Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 3996 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. in proprio e quale legale rappresentante della AL.PI Allevamenti s.a.s. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prot. N. 28635 per l’importo di Euro 30.984,00 che era stata emessa dal direttore della ASL di Savigliano in data 16/4/2004 e notificata l’11/5/2004, sulla base di due distinti verbali di accertamento per avere somministrato a 4 bovini di sua proprietà sostanza anabolizzante vietata. La ricorrente eccepiva la decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14, per la mancata notifica della violazione entro 90 giorni dall’accertamento e il decorso del termine di prescrizione e, nel merito:

– l’inopponibilità delle risultanze del procedimento penale celebrato a suo carico presso il Tribunale di Cuneo per violazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a), non essendo stata contestata in quella sede la violazione amministrativa per la quale era stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza;

– la mancata prova dell’illecito;

– la difformità dei metodi di prelievo e di analisi rispetto a quelli vigenti in ambito comunitario.

L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si costituiva, contestava le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel merito, richiamava le risultanze del processo penale celebratosi contro la stessa B. e conclusosi con sentenza di condanna definitiva.

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 12/2/2005, respingeva l’opposizione proposta per i seguenti motivi:

– l’eccepita decadenza doveva essere esclusa perchè l’accertamento della violazione era stato (necessariamente) preceduto dall’analisi dei campioni; la ASL aveva avuto notizia dell’esito delle analisi in data 22/4/1999 e 13/5/1999; l’esito delle analisi era stato comunicato, entro il termine di 90 giorni, alla società AL.PI. e precisamente in data 27/4/1999 e in data 14/5/1999 con raccomandata A.R.; tale comunicazione doveva ritenersi equivalente alla contestazione immediata della contravvenzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, coordinato con l’art. 15; il giudice richiamava, per l’equivalenza della comunicazione alla contestazione immediata, Cass. 29/7/1997 n. 7079; in ogni caso, i verbali di contestazione erano stati notificati in data 5/7/1999 e, dunque, entro il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14;

– la prescrizione non era maturata perchè interrotta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, con le richieste di pagamento del 14 (per il verbale n. 19) e del 15 (per il verbale n. 20) gennaio 2003;

il giudice rilevava che non era necessario, ai fini dell’interruzione della prescrizione, un atto tipico del procedimento amministrativo essendo sufficienti a tal fine, anche atti atipici, ma preordinati proprio allo scopo di interrompere la prescrizione; richiamava, per l’affermazione di tale principio, Cass. 13/7/2001 n. 9520;

– le contestazioni di merito erano infondate perchè la prova della somministrazione delle sostanze vietate era raggiunta attraverso il materiale istruttorio raccolto nel giudizio penale conclusosi con la condanna del contravventore (nella stessa persona dell’odierna ricorrente) e avente ad oggetto fatti materiali, rilevanti ai fini della decisione penale, dai quali scaturiva, secondo il primo giudice, la prova dell’illecito amministrativo.

Il giudice a quo, inoltre, dopo avere:

– richiamato il materiale probatorio già acquisito nel processo penale celebratosi nei confronti della B. e conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna;

– rilevato l’assenza di censure al momento del prelievo e l’insussistenza di elementi dai quali desumere irregolarità nella conservazione e nel confezionamento dei campioni;

– richiamato l’accertamento penale circa i ripetuti ed estesi illeciti trattamenti diretti a conseguire il lucro derivante dalla vendita degli animali trattati, riteneva inutili e non ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.R. in proprio e nella detta qualità deducendo tre motivi.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’intervenuto decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14, 15 e 28; al riguardo deduce:

– che doveva essere applicato la L. n. 689 del 1981, art. 15 e la comunicazione dell’esito delle analisi (che non contesta di avere ricevuto) doveva essere l’equipollente della contestazione immediata;

pertanto doveva assolvere la funzione di informare l’interessato e di consentirgli il pagamento immediato o la difesa; detta comunicazione, invece, non aveva raggiunto, in concreto, tali scopi perchè priva di elementi utili per portare a conoscenza quale fosse la somma da pagare e con quali modalità e termini;

– che alla data della successiva notifica della convocazione personale L. n. 689 del 1981, ex art. 18, erano decorsi i 90 giorni dall’accertamento e pertanto la sanzione doveva considerarsi estinta ai sensi della cit. L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c.;

che non era intervenuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale, perchè solo gli atti tipici del procedimento amministrativo sono idonei a interrompere la prescrizione (richiama al riguardo Cass. 5798/05; 5799/05; 5800/05) e tali non potevano essere considerate le raccomandate con richiesta di pagamento, ritenute invece idonee dal primo giudice.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 654 c.p.p. deducendo che gli accertamenti del pregresso procedimento penale non sarebbero opponibili e utilizzabili nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione in quanto il procedimento penale avrebbe riguardato fatti (detenzione di animali trattati con anabolizzanti) che, a dire della ricorrente, sarebbero diversi da quelli integranti l’illecito amministrativo contestato (somministrazione di tali sostanze).

1.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, in particolare prove per testi (i cui capitoli ritrascrive) e richiesta di consulenza tecnica di ufficio; al riguardo deduce che la sintetica affermazione di superfluità e inutilità dell’istruttoria si fonda sul contestato e infondato presupposto della opponibilità e utilizzabilità degli accertamenti del processo penale, in realtà inidonei a dimostrare che proprio essa opponente avrebbe somministrato le illecite sostanze.

2.1 Il primo motivo è infondato quanto all’eccezione di intervenuta decadenza.

La stessa ricorrente riconosce l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 15, come del resto riconosciuto anche nella sentenza gravata; il menzionato articolo di legge al comma 1 stabilisce che, laddove l’analisi dei campioni sia necessaria per l’accertamento dell’illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato con raccomandata A.R. l’esito delle analisi e al comma 2 stabilisce che la comunicazione equivale alla contestazione di cui al primo comma dell’art. 14 (contestazione della violazione). Questo adempimento risulta regolarmente e tempestivamente effettuato, ma la ricorrente si duole che il giudice non abbia considerato che nella comunicazione delle analisi mancavano i riferimenti necessari per procedere al pagamento in misura ridotta e sostiene che per tale mancanza quella comunicazione non avrebbe potuto essere considerata equivalente all’immediata contestazione.

La doglianza è totalmente infondata perchè la menzionata comunicazione non deve necessariamente contenere l’indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi di facoltà prevista espressamente dalla legge (L. n. 689 del 1981, art. 16) e, in ogni caso, perchè tale informazione non nè è prevista nè prescritta nella disciplina della contestazione a seguito di accertamenti mediante analisi (cfr.

Cass. 29/3/1989 n. 1494: "la comunicazione della positività dell’analisi, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15, integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l’indicazione in essa, in relazione alla facoltà del trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell’esborso occorrente e del laboratorio all’uopo designato").

Con la doglianza relativa alla mancata declaratoria della prescrizione della sanzione la ricorrente critica la motivazione per la quale le richieste di pagamento da parte dell’amministrazione sarebbero idonee a interrompere il corso della prescrizione; al riguardo la ricorrente invoca i principi affermati da Cass. 17/3/2005 n. 5798/05 che, sul presupposto che "la pubblica amministrazione può realizzare la propria pretesa sanzionatoria, in relazione agli illeciti accertati, soltanto attraverso il procedimento amministrativo previsto dalla legge, mentre altri atti che tipicamente manifestino la relativa intenzione sono irrilevanti", giunge alla conclusione che "non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione all’invito al pagamento…trattandosi di atto estraneo a procedimento sanzionatorio".

Il motivo attiene, dunque, alla asseritamente erronea attribuzione di effetto giuridico interruttivo ad un fatto non controverso (le lettere raccomandate in data 14 e 15 gennaio 2003 con le quali l’amministrazione ha richiesto il pagamento della sanzioni dovute in base ai verbali di contestazione n. 19 e n. 20 del 5/7/1999), per effetto di falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, in quanto il giudice a quo avrebbe considerato atto interruttivo della prescrizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, un atto estraneo al procedimento di irrogazione della sanzione.

Il motivo è inammissibile in quanto l’efficacia o l’inefficacia interruttiva delle richieste alle quali il giudice a quo ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione non costituisce un fatto decisivo per il giudizio perchè non accompagnata dalla contestazione dell’efficacia interruttiva di altri atti del procedimento sanzionatorio, pure richiamati in sentenza e dalla stessa ASL resistente e non contestati, successivi alla comunicazione dell’esito delle analisi, costituiti dalle notifiche dei verbali di contestazione avvenute in data 5/7/1999, ossia non oltre cinque anni prima della notifica dell’ordinanza ingiunzione (che, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente risulta notificata a mezzo di plico postale ricevuto l’11/5/2004).

2.2 Il secondo motivo è infondato.

La ricorrente non contesta che i fatti accertati nel precedente procedimento penale siano idonei a provare l’illecito amministrativo, ma si duole che il giudice li abbia utilizzati ai fini della decisione. La doglianza è infondata perchè confonde l’effetto vincolante (il far stato)che discende dall’applicazione dell’art. 654 c.p.p. (pur richiamato in motivazione del giudice a quo) con l’utilizzabilità e opponibilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale svoltosi nei confronti della stessa ricorrente e con le relative garanzie difensive; l’utilizzabilità e l’opponibilità non sono precluse perchè il materiale probatorio è stato acquisito nel procedimento penale che si era svolto nei confronti dell’attuale ricorrente, quale imputata, conclusosi con condanna definitiva.

All’esito di tale procedimento era stato accertato un fatto decisivo per la condanna (la detenzione di animali destinati al consumo umano trattati con sostanze vietate) probatoriamente collegato all’illecito amministrativo oggetto dell’ordinanza ingiunzione (somministrazione di anabolizzanti ai bovini).

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la possibilità per il giudice civile, di accertare autonomamente i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, "non comporta alcuna preclusione … nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo…" (Cass. n. 11483 del 21/06/2004, seguita da altre conformi: Cass. n. 2409 del 07/02/2005; Cass. 18288 del 30/08/2007; v. anche Cass. 26/6/2007 n. 14766: "Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile").

Il giudice a quo, pur impropriamente richiamando l’art. 654 c.p.p., ha tuttavia richiamato anche i principi giurisprudenziali testè menzionati, e ha fondato il suo convincimento considerando specificamente gli elementi di prova raccolti nel processo penale e l’attendibilità e utilizzabilità delle analisi eseguite sui bovini, che non furono neppure oggetto di richiesta di revisione; su questa motivazione manca una contestazione specifica in quanto la ricorrente si è limitata ad affermare, senza alcun fondamento, la inopponibilità delle prove senza criticare, nel merito, la motivazione del primo giudice.

2.3 Il terzo motivo, concernente il vizio motivazionale dell’ordinanza reiettiva dei mezzi istruttori dedotti dall’odierna ricorrente è infondato perchè il giudice ha congruamente motivato la reiezione delle richieste istruttorie sotto il profilo della loro superfluità e inutilità dopo avere ampiamente illustrato la decisività delle prove raccolte nel procedimento penale.

Le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nella duplice qualità al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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