Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 3990 Arbitri; Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

INFIN srl impugna l’ordinanza ex art. 814 c.p.c. dell’8 luglio 2005 del Presidente del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 111 Cost., in relazione alla disposta liquidazione degli onorari spettanti agli arbitri nominati per dirimere la controversia tra la ricorrente e l’IBM Italia.

In fatto, risulta che si trattava di un arbitrato rituale nell’ambito di una controversia di valore superiore a 23 milioni di Euro; che gli arbitri avevano già pronunciato un lodo parziale in data 4 febbraio 2003 e poi avevano pronunciato un lodo definitivo in data 13 settembre 2004; che, in mancanza d’accordo sul compenso, il Presidente del Tribunale di Cagliari, adito dagli arbitri, aveva liquidato il complessivo importo di Euro 260.000 per il primo lodo, importo interamente versato dalle parti. Una volta depositato il lodo definitivo, stante il mancato accordo sulla somma richiesta, veniva nuovamente adito il Presidente del Tribunale di Cagliari che, con l’ordinanza impugnata, liquidava come ulteriore importo la somma di Euro 161.500, tenendo espressamente conto di quanto già liquidato in data 4 febbraio 2003.

L’odierna ricorrente articola 4 motivi di ricorso. Resistono con controricorso gli intimati tutti. In data 7 ottobre 2010 l’avv. Biasotti per la INFIN ha depositato atto di rinuncia al mandato con documenti non notificati alle altre parti. E’ stata depositata in data 7 ottobre 2010 procura speciale notarile del 29 settembre 2010 di nomina di nuovo difensore nella persona dell’avv. Daniela Gambardella. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo la società ricorrente denuncia: "violazione degli artt. 91 e 814 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, in combinato disposto". Sostiene che, essendo già intervenuta una liquidazione del compenso per il lodo parziale, non poteva essere liquidato l’ulteriore compenso, posto che l’art. 91 c.p.c. prevede che la liquidazione delle spese non possa che essere effettuata a giudizio concluso e che le tariffe forensi del 2004 prevedono che il compenso in caso di arbitrato non possa essere che unico ed onnicomprensivo.

Di qui l’inammissibilità della seconda istanza di liquidazione.

1.2 – Col secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione del D.M. n. 127 del 2004, perchè il compenso massimo liquidabile secondo le tariffe per una controversa del valore di Euro 23.861.725 era di Euro 328.994,24, mentre il Presidente del Tribunale aveva liquidato complessivamente, per il lodo parziale e per quello definitivo, la somma di Euro 450.000. 1.3 – Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.. Afferma di aver dimostrato l’integrale nullità del lodo definitivo, perchè non redatto dagli arbitri ma da terze persone e in altra sede. Il presidente del Tribunale non solo aveva liquidato onorari per 121 mila Euro oltre i massimi consentiti, ma non aveva fornito alcuna motivazione sull’eccezione di inammissibilità (presentazione di richiesta di pagamento del compenso per il secondo lodo quando era già stata effettuata una liquidazione per il lodo parziale, non debenza delle somme). L’ordinanza era stata emessa in violazione all’art. 112 c.p.c. "per carenza assoluta di motivazione su punti decisivi della controversia". 1.4 – Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione all’art. 99 c.p.c., per avere il Presidente del Tribunale quantificato gli onorari spettanti agli eredi dell’avvocato Giuseppe Uneddu, eredi che non avevano partecipato al processo.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 15586 del 3 luglio 2009 (rv.

608906) hanno affermato che "In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinuncia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al Presidente del Tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamele da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese".

Tale principio è condiviso dal Collegio, nè le argomentazioni esposte al riguardo dalla ricorrente consentono di giungere a diversa conclusione. Le sezioni unite hanno, infatti, compiuto una completa ricostruzione delle diverse opzioni interpretative al riguardo e, dopo aver rilevato che nel procedimento in questione non si discute sul diritto al compenso, ma solo sulla sua determinazione, hanno affermato il suo riportato principio di diritto, dopo aver anche esaminato diffusamente gli aspetti relativi alla tutela garantita alle parti in conseguenza della adottata interpretazione della norma in questione, ritenendola comunque adeguata e tale da escludere rilievi di incostituzionalità. Le argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente con riguardo al formarsi o meno di un titolo esecutivo all’esito dell’intervento dell’arbitratore qualificato non appare dirimente, così come l’applicabilità o meno dell’art. 1339 cod. civ., che è conseguenza diretta della natura non contenziosa riconosciuta alle funzioni dell’arbitratore.

3. – La decisione adottata in conseguenza di un diverso orientamento della Corte, successivo alla proposizione del ricorso, consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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