Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3967 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I coniugi M.A. e T.B. propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali a seguito di diniego dell’agevolazione prevista per l’esecuzione dei lavori di recupero degli immobili del centro storico, di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei due ricorsi, li rigettava.

Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti e l’ufficio resisteva. All’udienza del 22.5.03 il giudizio veniva sospeso, su istanza della difesa dei ricorrenti, a norma della L. n. 289 del 2002, art. 16; con nota del 12.1.05 l’Agenzia comunicava alla Commissione il diniego di definizione della lite pendente. La Commissione tributaria Regionale rigettava l’appello. Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione la sola M. con ricorso fondato su di un motivo; deposita inoltre memoria ed art. 378 c.p.c..

L’agenzia non ha controdedotto.

Motivi della decisione La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 30, 31 e 43 e degli artt. 101 e 297 c.p.c., nonchè l’omissione di motivazione. Deduce che, dopo la sospensione del giudizio – disposta in attesa della definizione della domanda di condono-, non le è mai stato comunicata la fissazione della nuova udienza di trattazione alla quale, pertanto, ella non è stata posta in grado di partecipare; assume inoltre di aver avuto notizia della stessa e della relativa conseguente sentenza attraverso la notifica del dispositivo della sentenza, data dalla quale decorre il termine lungo per l’impugnazione.

La censura è fondata. L’esame degli atti, consentito a questa Corte essendo stato dedotto un vizio procedurale, ha permesso di verificare l’inesistenza della notifica del provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale con il quale, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 43 e 31, veniva disposto la ripresa del procedimento già sospeso (L. n. 289 del 2002, ex art. 16) e fissata l’udienza con la quale il procedimento riprendeva.

Tanto ha determinato una lesione del diritto della difesa, specificamente garantito oltre che dall’art. 297 c.p.c., norma generale comunque applicabile in quanto compatibile al processo tributario, anche dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43 e 31, che presidiano appunto la corretta formazione del contraddittorio processuale tributario.

Da quanto esposto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassa con il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, nell’uniformarsi al principio enunciato, provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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