T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa per la vendita ambulante dei generi compresi nelle tabelle merceologiche I, V, VI e VII, da esercitarsi con mezzo mobile nelle zone "bianca e verde" della città di Roma, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 163 del 6 febbraio 2001, emessa dal Comune di Roma – Dipartimento VIII, con la quale è stata rigettata la sua domanda di inserimento nella rotazione dei venditori di bibite e sorbetti di cui alla deliberazione G.M. n. 3184 del 25 maggio 1988.

Il ricorrente ha dedotto che: a) con istanza del 21 febbraio 1989 ha chiesto al Sindaco del Comune di Roma di essere incluso nella turnazione delle soste assegnate ai venditori ambulanti di gelati e bibite di cui alla deliberazione della G.M. n. 3184 del 25 maggio 1988; b) con atto del 5 marzo 1990 ha diffidato il Comune di Roma ad adottare il provvedimento richiesto con la predetta istanza; c) persistendo l’inerzia dell’Amministrazione comunale sia sull’istanza, sia sull’atto di diffida, in data 22 ottobre 1990 ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, con sentenza n. 1795 del 1991, ha accolto il gravame; d) non avendo il Comune di Roma adempiuto alla predetta decisione, ha proposto ricorso dinanzi al medesimo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato, accolto con la sentenza n. 1501 del 1992; e) il Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 473 del 6 agosto 1992, ha definitivamente rigettato l’istanza del ricorrente; f) avverso la citata deliberazione, in data 29 dicembre 1992, ha proposto nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accolto con la sentenza n. 867 del 1994; f) il Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 835 del 29 settembre 1994, ha opposto un nuovo rigetto sull’istanza del ricorrente prot. n. 8338 del 24 febbraio 1989; g) per l’annullamento della predetta ordinanza, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accolto con sentenza n. 1945 del 1999; h) il Comune di Roma – Dipartimento VIII, con determinazione dirigenziale n. 163 notificata il 1° marzo 2001, ha nuovamente rigettato la citata istanza del ricorrente.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge ed eccesso di potere, art. 30 commi 2 e 3, del D. Lgs. 114/98 in relazione all’art. 24, comma 8, D.M. 248/93; direttiva del Comune di Roma del 6/2/80 prot. n. 2355; decisione TAR Lazio, Sez. II ter n. 1549/92; art. 28 delibera commissariale dell’11/10/1989 n. 2140; 2) Eccesso di potere per travisamento di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.

4. All’udienza dell’11 novembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è integralmente infondato e deve, pertanto, essere respinto.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il Comune di Roma avrebbe violato l’art. 30 del d. lgs. n. 114 del 1998, non considerando che il comma 3 della citata disposizione legislativa fa salvi i diritti acquistati dagli operatori prima della sua entrata in vigore. Poiché, con sentenza della Sezione n. 1795 del 1991, in accoglimento di ricorso proposto avverso silenzio – rifiuto, è stata accertata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del 21.02.1989, il ricorrente invoca l’art. 24, comma 8, del D.M. n. 248 del 1993, secondo cui coloro che abbiano ottenuto una decisione definitiva su di un gravame proposto avverso un diniego di autorizzazione di cui alla legge n. 398 del 1976 hanno diritto ad ottenere dall’autorità competente il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.

2.2 Il motivo si palesa privo di pregio.

Risulta per tabulas che, con la sentenza n. 1795 del 1991, la Sezione abbia accolto il ricorso del ricorrente avverso l’inerzia serbata dall’Amministrazione sulla istanza del 21.02.1989 di inclusione nella turnazione delle soste a rotazione per venditori di gelati e bibite, annullando il silenzio – rifiuto e dichiarando l’obbligo del Comune di Roma di adottare un provvedimento esplicito sulla medesima istanza.

Il Comune di Roma ha eseguito la citata decisione, provvedendo esplicitamente con un diniego sull’istanza del ricorrente, con ordinanza sindacale n. 473 del 6.08.1992. In seguito ad annullamento giurisdizionale per difetto di istruttoria e motivazione di detta ordinanza, altro diniego esplicito è stato opposto con ordinanza sindacale n. 835 del 29.09.1994, anch’essa oggetto di annullamento giurisdizionale per difetto di istruttoria e motivazione.

A tale ultimo annullamento giurisdizionale ha fatto seguito l’ulteriore diniego opposto con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame.

Tanto rilevato, non può argomentarsi con il ricorrente che, in virtù della sentenza n. 1795 del 1991, passata in giudicato, quest’ultimo abbia acquisito il diritto all’autorizzazione commerciale richiesta in data 21.02.1989; né tale diritto può farsi discendere dalle successive pronunce di annullamento, tutte adottate per vizi formali e procedimentali, con salvezza delle ulteriori determinazioni sostanziali di competenza dell’Amministrazione.

In sintesi, il ricorrente non può invocare la disciplina transitoria contenuta nell’art. 30 del d. lgs. n. 114 del 1998, non avendo acquisito per via giurisdizionale alcun diritto all’autorizzazione commerciale richiesta con l’istanza del 21.02.1989.

3.1 Del pari infondati si palesano gli ulteriori motivi di gravame, con i quali il ricorrente denuncia, nell’ordine, la violazione della direttiva emanata dal Comune di Roma in data 6.02.1980 (prot. 2355), nonché i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

3.2 Quanto al primo profilo di censura, rileva il Collegio che la direttiva comunale del 6.02.1980 invocata dal ricorrente, avente ad oggetto "Rivenditori bibite e sorbetti nell’ambito delle zone bianca e verde della Città", contiene disposizione interpretative ed attuative delle deliberazioni consiliari nn. 1423 e 1424 dell’8.05.1979, recanti l’elenco delle postazioni da assegnare, rispettivamente, per le zone "bianca" e "verde" ai sensi della deliberazione consiliare n. 3903 del 1970, annullata con sentenza del T.A.R. Lazio n. 165 del 1988.

Poiché la distinzione del territorio comunale nelle zone "bianca" e "verde", in virtù della citata pronuncia giurisdizionale di annullamento della deliberazione n. 3903 del 1970, ha ormai perso ogni consistenza giuridica, non può il ricorrente invocare a suo favore criteri interpretativi ed attuativi forgiati sotto la vigenza di uno specifico assetto di disciplina, non più attuale ed ampiamente superato dai provvedimenti successivi adottati dall’Amministrazione in subiecta materia.

3.3 Quanto al secondo profilo di censura, non può che ribadirsi come i pronunciamenti giurisdizionali invocati dal ricorrente, e segnatamente la sentenza della Sezione n. 1945 del 1999 recante annullamento del diniego oppostogli con l’ordinanza sindacale n. 835 del 29.09.1994, hanno censurato i provvedimenti negativi dell’Amministrazione per i vizi di difetto di motivazione ed istruttoria, rimettendo all’Amministrazione medesima di rinnovare il procedimento e di determinarsi con un provvedimento, positivo o negativo per gli interessi del ricorrente, congruamente motivato.

Con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame l’Amministrazione ha dato compiuta attuazione alla decisione n. 1945 del 1999, rinnovando il procedimento e provvedendo nuovamente sull’istanza del ricorrente del 21.02.1989. Tale nuovo diniego appare congruamente motivato, elencando le ragioni ritenute ostative rispetto al richiesto inserimento del nominativo del ricorrente nell’elenco delle soste a rotazione dei venditori ambulanti di bibite e gelati.

Nel dettaglio, l’Amministrazione ha argomentato che l’organico dei venditori ambulanti è stato fissato nel numero di 50 unità dalla delibera consiliare n. 398 del 1991 e che l’individuazione degli operatori commerciali in tale numero massimo è stata compiuta in favore di soggetti titolari di autorizzazione commerciale di data anteriore rispetto a quella nella titolarità del ricorrente. Risulta invero per tabulas che gli ultimi quattro operatori inseriti nell’elenco dei venditori ambulanti ex delibera n. 3184 del 1988 (R., G., M. e.S.) risultano tutti titolari di autorizzazioni rilasciate prima di quella del ricorrente (n. 1201bis del 1987), nonché in epoca antecedente rispetto alla istanza del dante causa del ricorrente (sig. Cirulli Bruno) di trasferimento dell’attività di vendita ambulante già svolta fuori Roma, all’interno del territorio del citato Comune.

Quest’ultimo profilo, non fatto oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente, appare di per sé sufficiente a supportare l’opposto diniego e giustifica la reiezione dei denunciati vizi di eccesso di potere.

4. L’accertata infondatezza di tutte le censure proposte impone il rigetto integrale del gravame.

5. Per la natura delle questioni esaminate sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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