Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2350 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 02/04/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di K.M. avverso la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Milano il 19/03/010 nei confronti del predetto K. – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente sostanzialmente esponeva che la decisione impugnata era illegittima poichè l’ordinanza di applicazione della custodia in carcere era stata emessa dal Gip senza formale richiesta del PM procedente. La richiesta di custodia cautelare era stata formulata dal V.P.O. in sede di udienza di convalida, senza che fosse stata rilasciata formale delega dal PM, ex art. 72 Ord. Giudiziario e 162 disp. att. c.p.p..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 14/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In via preliminare si osserva che le censure dedotte nel ricorso sono circoscritte alla sola eccezione attinente all’asserita carenza di delega da parte del PM nei confronti del Vice Procuratore Onorario in ordine alla richiesta di applicazione della custodia in carcere. Non sono state dedotte censure in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari in relazione all’ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 19/03/010.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le eccezioni di rito sollevate dal ricorrente sono palesemente infondate per le seguenti ragioni:

1. la delega prevista dal R.D. n. 12 del 1941, art. 72 da parte del PM nei confronti del Vice Procuratore Onorario – nel caso di giudizio direttissimo – può essere conferito, ex art. 162 disp. att. c.p.p., comma 2, anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida, con conseguente legittimazione del V.P.O. a chiedere misure coercitive, come nella fattispecie in esame;

2. eventuali vizi e carenze della delega conferita al V.P.O. – costituendo gli stessi nullità relativa a regime intermedio – comunque, andavano eccepite tempestivamente nell’udienza di convalida, all’atto della richiesta della custodia in carcere. Dette censure, invece, sono state dedotte per la prima volta in sede di legittimità.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da K. M., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario Competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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