Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2348 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup del Tribunale di Sanremo, con ordinanza emessa il 19/06/010, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.A., indagato, fra l’altro, del reato di cui all’art. 609 bis c.p..

L’interessato proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c).

In particolare il ricorrente esponeva che l’ordinanza impugnata era del tutto priva di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza attinenti ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica (artt. 582 e 61 c.p.; D.Lgs. n. 266 del 1998, art. 14, comma 5 ter).

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 14/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Gup del Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 19/06/010, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.A. in ordine al solo reato di cui all’art. 609 bis c.p., come contestato in atti.

In riferimento a detto reato ed alla relativa misura coercitiva non sono state dedotte censure nel ricorso de quo.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che – in ordine alle restanti imputazioni di cui ai reati, ex art. 582 c.p., comma 1, n. 1; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, come contestato ai capi b) e e) della rubrica indicate nella richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata in atti dal PM – il Gup non ha emesso alcuna misura coercitiva.

Consegue che – diversamente da quanto dedotto dal ricorrente – non sussiste alcuna carenza di motivazione in relazione ai citati reati, non essendovi stata alcuna statuizione da parte del Gup sul punto in esame.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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