Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza emessa il 17/05/010 – decidendo sulla richiesta di riesame presentata il 06/05/010 nell’interesse di R.A. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gup del Tribunale di Roma in data 27/04/010, avente per oggetto n. 46 macchinette denominate Totem; il tutto in relazione ai reati di cui all’art. 718 c.p. e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui all’art. 718 c.p. e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4. Il R., quale responsabile della srl Island Games, si era limitato soltanto a noleggiare e/o vendere gli apparecchi informatici denominati Totem, senza alcuna partecipazione ad eventuali attività illecite commesse dal titolare dell’esercizio in cui erano stati installati.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 14/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare – quanto al fumus commissi delicti – il giudice del merito, mediante un esame esaustivo delle risultanze processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato che R.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti e quale rappresentante legale della Island Games srl – deteneva, al fine di porli in commercio, n. 46 supporti informatici idonei al gioco d’azzardo. Detti apparecchi, invero, consentivano al giocatore, mediante l’inserimento di un’apposita smart card (venduta dalla citata società al titolare dell’esercizio ove venivano installati gli apparecchi medesimi) di collegarsi a siti illegali onde praticare il gioco del poker o altri giochi di abilità; senza collegamento alla rete telematica gestita da concessionari regolarmente autorizzati dal Monopolio dello Stato.

Ricorrevano, pertanto, allo stato degli atti, gli elementi costitutivi dei reati di cui all’art. 718 c.p. e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte al solo fumus commissi delicti – sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato dal giudice del riesame.

Dette censure, peraltro – quantunque siano prospettate come violazione di legge -costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata;

richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da R.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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