Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3955 Ruoli delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio in accoglimento dell’appello proposto da P. e da Ci.Pa., quest’ultimo, anche, quale legale rappresentante della Società Cirielli S.r.l., ha annullato la cartella di pagamento relativa ad INVIM ed Imposta di registro, osservando che l’iscrizione a ruolo era illegittima, sia perchè intervenuta dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, sia per la mancanza dei presupposti, essendo già state versate le imposte e le sanzioni.

Per la cassazione della sentenza, depositata l’8.3.2006, ricorrono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici d’appello applicato il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 17, lett. c), senza considerare che la fattispecie è disciplinata dalla disposizione, specifica, di cui al D.P.R. n. 131 del 1991, art. 76, comma 2, lett. b), nè argomentare in proposito.

Gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del pregresso grado di giudizio: a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001 spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte, o, come nella specie, nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Il ricorso dell’Agenzia è, del pari, inammissibile.

L’impugnata sentenza, dopo aver affermato l’ammissibilità del ricorso, rileva al punto 1 della motivazione, l’intervenuta decadenza, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art 17, dell’iscrizione a ruolo, ed afferma, al successivo punto 2, che i contribuenti hanno saldato il debito, avendo "provveduto a versare: a) in data 18.12.98 quanto dovuto per le sanzioni sia per l’INVIM che per l’Imposta di registro, avvalendosi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25 (misura ridotta), b) in data 18.1.01 l’imposta INVIM e di registro ed i diritti di notifica secondo gli importi scaturenti dalla sentenza n. 157 già citata, per cui l’iscrizione a ruolo oltre ad essere tardiva si appalesa illegittima mancando i presupposti di fatto". Con ciò, i giudici d’appello mostrano di riconnettere la cartella esattoriale impugnata al credito per le imposte (INVIM e registro), i diritti di notifica e le sanzioni.

Dall’esame del ricorso, risulta, però, che, a seguito dello sgravio parziale del 12.8.2004 – relativo alle somme appunto, già versate dai contribuenti -, l’iscrizione a ruolo era volta, solo, alla riscossione "degli interessi ancora dovuti", fatto di cui la CTR non si è avveduta, avendo erroneamente supposto che la cartella esattoriale riflettesse le, diverse, voci di credito sopra enunciate.

Ne consegue che sugli interessi e sulla relativa decadenza, "id est" sull’oggetto del contendere, la sentenza di secondo grado ha taciuto, perchè affetta da un errore di fatto inerente la percezione degli atti di causa; trattandosi di un tipico errore revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, tale vizio non può esser denunciato mediante la proposizione del ricorso per cassazione, ma, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10066/2010).

La Corte ravvisa giusti motivi, data la peculiarità dei fatti trattati, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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