Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2338 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 17/03/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di A.B., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato in atti, ossia aver trasportato Kg 2,420 di cocaina la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa; con confisca dell’autovettura in sequestro ed espulsione dell’imputato, stante la sua pericolosità sociale.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in ordine a tutti i punti della decisione, ivi compresa la confisca dell’autovettura in sequestro, nonchè l’ordine di espulsione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Gup del Tribunale di Bergamo – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione, ivi comprese la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. per l’assoluzione nel merito dell’imputato, la congruità della pena; la confisca di quanto in sequestro;

l’espulsione dell’imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86, comma 1.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, infondate ed errate in diritto. In particolare – per quanto attiene alla non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. ed alla misura della pena applicata – si rileva che le doglianze sono tutte precluse dall’accordo raggiunto tra le parti e posto a base della richiesta di applicazione pena come avanzata in atti. Dette doglianze, comunque, sono inerenti a valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Parimenti vanno disattese le residue censure per le seguenti ragioni:

1. La confisca dell’autovettura in sequestro – Audi A6 tg (OMISSIS) – è stata legittimamente disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1; poichè il veicolo in esame, dopo essere stato all’uopo strutturalmente modificato, era stato utilizzato per trasportare il quantitativo di cocaina sequestrato (kg. 2,420 di cocaina)occultato nel vano ricavato nella parte posteriore del cruscotto lato passeggero;

2. L’espulsione dell’imputato è stata disposta D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86, comma 1, dopo che era stata accertata in concreto la pericolosità sociale dello stesso, desumibile dai suoi precedenti penali, dal suo inserimento stabile nel mercato illecito degli stupefacenti; dalla rilevante gravità dei fatti in esame.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da A. B. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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