Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3952 Base imponibile; Imposta valore aggiunto;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Ufficio Iva di Napoli contestava alla Fantasy Flor s.a.s. l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per un ammontare di L. 4.772.723.000, con evasione Iva per L. 805.817.000, e la omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura pari a L. 4.212.245, cui conseguiva evasione Iva pari a L. 800.327.000. La società impugnava l’accertamento deducendo che non era fondato su dati attendibili, ed in particolare che la documentazione extracontabile rinvenuta dalla polizia giudiziaria era costituita da agende che appartenevano a persone estranee all’attività societaria.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e quella regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, che ricorre con un motivo per la cassazione della decisione. La società resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il Ministero delle Finanze non ha impugnato la sentenza di primo grado, nella quale era rimasto soccombente, e non è stato chiamato a partecipare al giudizio d’appello, restandone estromesso (Cass. 3118/2006). Ne va dichiarato inammissibile il ricorso, con compensazione delle relative spese, non avendo lo stesso aggravato le esigenze di difesa della parte intimata.

Il ricorso non è tardivo, come ha sostenuto la resistente, perchè la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 23 luglio 2003, durante la pendenza della sospensione dei termini stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. Il termine di cui all’art. 327 c.p.c., ha pertanto cominciato a decorrere il 2 giugno 2004, ed il ricorso è stato passato per la notificazione il 13 luglio 2005.

La CTR ha motivato la decisione osservando che "la documentazione bancaria esaminata, come emerge dagli atti, riguarda il periodo dal 01.01.1997 al 19.05.1999, epoca successiva a quella di causa. La documentazione extracontabile, ancora, non evidenzia alcun fatto riconducibile a rapporti e transazioni commerciali, limitandosi ad annotare spese di diversa natura ed attinenti l’economia familiare.

Le risultanze a fondamento della pretesa tributaria non sono così, gravi, precise e concordanti per attivare la presunzione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per operare rettifica inerente ai rilievi … oggetto di gravame".

Il ricorso dell’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, 54 e 56, nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Osserva che la notazione circa il diverso periodo di riferimento della documentazione bancaria esaminata è incongruo, perchè quella documentazione non era stata posta a base dell’accertamento. 11 quale era fondato sulla documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di una verifica operata nei confronti della ditta Francesco Loiacono corrente in (OMISSIS), che era risultato aver acquistato beni della società Fantasy Flor senza emissione di fatture, come emergeva dal raffronto fra i dati rilevati dalla contabilità parallela e dalle fatture in acquisto. In un secondo verbale della guardia di finanza era stata esaminata documentazione extracontabile consistente in due registri di prima nota e tre agende, sui quali erano annotate giorno per giorno entrate ed uscite, che avevano consentito la ricostruzione induttiva dei ricavi. A fronte di tali rilievi specifici, ribaditi nei motivi di appello e supportati dalla documentazione di riferimento, la CTR ha negato la concludenza degli indizi acquisiti a fondamento dell’accertamento induttivo affermando genericamente che la contabilità extracontabile rifletteva rapporti estranei all’attività commerciale.

Il motivo è fondato. La osservazione cui si riduce la motivazione della sentenza ("la documentazione extracontabile non evidenzia alcun fatto riconducibile a rapporti e transazioni commerciali, limitandosi ad annotare spese di diversa natura ed attinenti all’economia familiare") è priva di ogni concreto riferimento e di ogni critica alle riportate deduzioni dell’ufficio, sicchè non consente di comprendere e verificare la correttezza del ragionamento posto a base del giudizio, in specie in ordine alla non inerenza all’attività di impresa delle entrate ed uscite annotate sui brogliacci e nella contabilità parallela rinvenute dalla polizia tributaria.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR della Campania, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e compensa fra le parti le spese relative. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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