Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2337 Prevenzione; Ispettorato del lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa l’08/10/09, dichiarava C.M., colpevole del reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, u.c., e lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c).

In particolare il ricorrente esponeva che la richiesta di notizia, L. n. 628 del 1961, ex art. 4 non era stata eseguita mediante notifica, nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., con conseguente esclusione della condotta omissiva contestata al C. medesimo.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

C.M. con sentenza emessa dal Tribunale di Perugia l’08/10/09, veniva riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, u.c., perchè, quale rappresentante legale dell’Omega srl, ometteva di fornire agli ispettori le notizie legalmente richieste relative a n. 11 lavoratori dipendenti della sua azienda; fatti accertati il (OMISSIS).

Il Tribunale ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione sia in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato sia in ordine alla congruità della pena.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla eccezione attinente alla omessa notifica nelle forme di rito della richiesta da parte del competente Ispettorato del Lavoro di esibizione della documentazione relativa a n. 11 lavoratori extracomunitari – sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito e già valutate esaustivamente dal Tribunale.

Sono, altresì, infondate per le seguenti ragioni:

1. la richiesta di esibizione della documentazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro è stata regolarmente comunicata a C.M., mediante lettera raccomandata inviata sia nella residenza del C., in (OMISSIS); sia presso la sede della citata Società Omega srl (via (OMISSIS)); entrambe le raccomandate risultano pervenute e ricevute presso i predetti recapiti (vedi pag. 2 sent. imp.);

2. ai fini della legittimità della richiesta di informazione L. n. 628 del 1961, ex art. 4, u.c., non è necessario che detta richiesta sia notificata nelle forme di cui agli artt. 157 e segg. c.p.p., essendo sufficiente che sia spedita nelle forme della raccomandata regolarmente ricevuta dal destinatario; come accaduto nella fattispecie in esame.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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