T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 19-01-2011, n. 479 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe l’istante, premesso che l’INPS – sede sub provinciale RM/Tuscolano – aveva pubblicato un bando di gara d’appalto per l’esecuzione del servizio di trasloco degli uffici INPS da Roma via Tuscolana a Roma via Quintavalle e che, conseguentemente, aveva presentato domanda per partecipare, evidenziava che la lettera di invito prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta con il prezzo più basso, subordinatamente alla dimostrazione della sua congruità.

Tuttavia, l’aggiudicazione avveniva a favore della ditta controinteressata, per un prezzo che ammontava a euro 56.000,00, mentre il prezzo offerto dalla ricorrente era di euro 49.240,90, Iva esclusa, poiché quest’ultima offerta non era ritenuta congrua dall’amministrazione. A seguito di accesso ai verbali di gara, la Società istante proponeva ricorso con un unico motivo: l’ eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, illogicità manifesta, difetto di motivazione, motivazione apparente, disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 Cost.. La ricorrente, in particolare, deduceva che la commissione aveva pretermesso di considerare che gli operai previsti erano specializzati e che la media giornaliera (per 20 giornate) di impiegati utilizzati era prevista in 13,75 (e non erroneamente 12 come indicato nel verbale), per un costo di unità lavoro di euro 102,09 + IVA (come decretato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali); mentre l’offerta dell’aggiudicataria difettava della specificazione relativa alla specializzazione degli operai. Altresì, la commissione non aveva motivato in ordine alla asserita incongruità nella determinazione del costo della sicurezza, dell’utile di impresa e del costo dell’attrezzatura.

Chiedeva, pertanto, l’accoglimento del gravame e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno quantificato in misura di euro 80,00 a titolo di rimborso spese e di euro 7.294,95 come lucro cessante ovvero, in subordine, la diversa somma pari al 10% del valore dell’appalto, oltre al danno per perdita di ciance ed agli accessori di legge.

Si costituiva l’INPS tardivamente, chiedendo la reiezione del gravame.

A seguito di ordinanza istruttoria di questo Tribunale, n. 523 del 2010, l’Istituto resistente produceva la documentazione relativa alle offerte della ricorrente e della contro interessata, con nota del 13.4.2010; pertanto, all’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato, sulla base degli atti di casa e della documentazione acquisita in istruttoria.

Dall’esame della documentazione si evince, in primo luogo che risulta priva di fondamento la censura attinente alla errata convinzione da parte della Commissione delle caratteristiche degli operai di cui all’offerta dell’aggiudicataria; infatti dalla lettura dell’offerta della stessa, emerge il dettaglio delle specifiche mansioni e dell’inquadramento delle unità operative previste. Peraltro sempre con riferimento al dato della forza lavoro, dalla stessa documentazione risulta che l’offerta della controinteressata prevede un maggior numero di giornate lavorative, dato ritenuto maggiormente congruo dall’amministrazione in forza di evidenti considerazioni tecnico discrezionali, che sfuggono da eventuali aspetti di illogicità che consentirebbero il sindacato di questo giudice.

Sicchè appare ininfluente il fatto che sul verbale della commissione sia stato annotato il dato numerico della media di 12 operai anzichè – come precisato dalla ricorrente – di 13,75, dovendosi comunque tener conto del differente numero di giornate (20 di cui all’offerta della ricorrente contro le 25, previste dall’offerta della aggiudicataria).

Passando ora ad esaminare la censura attinente al costo della sicurezza, va rilevato che l’importo destinato a tale fine dalla ricorrente (euro 182, 37 a fronte di euro 1265,00 della controinteressata) palesa con evidenza i profili di incogruità rilevati dalla Commissione, senza che sia necessario addivenire ad ulteriore attività istruttoria, mancando al contrario una sufficiente giustificazione della ditta ricorrente.

Per quanto concerne il costo delle attrezzature, esso risulta esaminato dall’amministrazione, in relazione alla tipologie degli automezzi proposti per il servizio, su cui si è attestato il giudizio della commissione.

Non sembra, altresì, che abbia costituito elemento fondante del giudizio negativo la entità dell’utile di impresa indicato dalla ricorrente, a fronte del differente importo iscritto nell’offerta della contro interessata, sicchè, in ogni caso, le censure sulla notazione della commissione a riguardo, risultano non significative.

Per quanto sopra rilevato, deve affermarsi che non possono trovare condivisione i profili di eccesso di potere dedotti dalla istante. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, non trovando dunque fondamento la conseguente domanda risarcitoria.

Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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