Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa il 23/10/07, dichiarava D.G., colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, artt. 9 e 684 e lo condannava alla pena di Euro 80,00 di ammenda; pena sospesa.

L’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato. La condotta di D.G. non aveva posto in pericolo la sicurezza propria e degli altri presenti nel cantiere de quo.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Nella fattispecie è stato contestato al D. il reato di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, art. 9, lett. d) e art. 684, lett. b) per avere compiuto, quale operaio della ditta "Bellanova Marmi di Daidone Salvatore & C. sas", tentando di riposizionare, con la mano, senza l’uso di un bastone o di un badile, un cuneo di ferro inserito sotto un blocco di marmo per renderlo stabile, una manovra pregiudizievole per la sicurezza propria e di altri; fatti commessi il (OMISSIS).

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva che la ricostruzione dei fatti in esame – attinenti sostanzialmente ad un infortunio di lavoro subito dall’attuale imputato – come esposta nella sentenza impugnata, non è univoca e precisa nella sua globalità.

Sostanzialmente risultano accertati i seguenti elementi della dinamica dei fatti:

D.G., dipendente della ditta "Bellanova Marmi di Daidone Salvatore" – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – nell’eseguire alla presenza del proprio datore di lavoro e direttore dei lavori ( D.S.), una manovra di riposizionamento di un blocco di marmo nel piazzale dello stabilimento, mediante anche l’ausilio di un badile, cagionava a sè stesso una grave lesione ad una mano, da cui derivava l’amputazione di due dita.

Tanto ritenuto sulla dinamica dei fatti, consegue che l’attuale ricorrente D.G. – pur avendo posto in essere una contingente condotta imprudente per non aver utilizzato i presidi antinfortunio necessari per eseguire in sicurezza la manovra di riposizionamento del blocco di marmo – non ha di certo determinato una condizione permanente di pericolo per la sicurezza propria e degli altri presenti nel cantiere di lavoro.

Non ricorre, pertanto, nella fattispecie l’elemento obiettivo del reato di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, art. 9, lett. d) e art. 684, lett. b), come contestato in atti.

D.G., quindi, va assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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