Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2333 Infortunio sul lavoro; Conversione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza emessa il 23/10/03, dichiarava M.L. colpevole delle contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955; D.P.R. n. 626 del 1994; D.P.R. n. 303 del 1956 (il tutto come analiticamente contestate in rubrica, in relazione a fatti accertati il 18/11/2000) e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto, con conversione della pena detentiva in Euro 14.400,00 di ammenda. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la sentenza impugnata era del tutto priva di motivazione che non era stata redatta dal Tribunale;

2. che, comunque, i reati erano tutti estinti per prescrizione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto l’annullamento della sentenza per prescrizione dei reati.

Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che il termine massimo di prescrizione (anni quattro e mesi sei in relazione a violazioni commesse sino al 18/11/2000) è maturato per tutti i reati contestati in data 18/05/2005, con conseguente estinzione degli stessi.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Firenze/Empoli in data 23/10/03, perchè i reati contestati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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