T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 141 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno come conversione del permesso per motivi di famiglia.

Il Collegio in sede cautelare sospendeva l’efficacia dell’atto alla camera di consiglio del 26.1.2010 ai fini del riesame.

A seguito di ciò la Questura si determinava in modo positivo nei confronti dell’istanza del ricorrente e pertanto non può che prendersi atto della cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale giustificata dalla condotta dell’amministrazione che sulla base degli stessi elementi si è determinata infine a concedere il permesso e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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