Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2331 Tutela delle condizioni di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa l’11/11/09, dichiarava A.B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), art. 21, comma 2, lett. a) e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che non era stato notificato all’interessato l’invito a pagare la somma dovuta a titolo di oblazione per l’estinzione del reato, D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 21.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente A.B.A. con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 11/11/09 è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) e art. 21, comma 2, lett. a), per aver omesso, quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori edili eseguiti presso il cantiere sito in località (OMISSIS) – di dare attuazione alle opportune azioni di coordinamento; nonchè alle disposizioni del piano di coordinamento e del piano operativo e relative procedure di controllo; fatti accertati il 20/06/07. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola eccezione attinente alla omessa comunicazione all’imputato della nota n. 1967 del 31/07/07, con la quale l’ASL n. (OMISSIS) di Castrovillari, accertato l’adempimento della prescrizione, invitava l’ A. a pagare la somma di Euro 1.032,91 a titolo di oblazione; D.Lgs. n. 758 del 1994, ex artt. 21 e 24 – sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito ed esaustivamente valutate dal Tribunale. Sono, altresì, infondate perchè – come evidenziato dal Tribunale – già nel verbale di prescrizione n. 1540 del 20/06/07 A.B.A. veniva avvertito della facoltà di comporre in sede amministrativa la violazione accertata nei termini e nelle forme di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 21 e 24.

L’ A., peraltro, nel corso del giudizio di merito non ha mai chiesto termine per pagare la somma dovuta, della quale non ha effettuato alcun versamento. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.B.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *