Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3940 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Commissione Tributaria della Liguria ha accolto l’appello della La Rinascente s.p.a. annullando un avviso di liquidazione per INVIM decennale ed ha condannato l’Agenzia al rimborso di quanto pagato per esso.

Ha ritenuto che la base dell’imposta nel caso di cessazione dell’adibizione ad uso strumentale di un bene immobile vada calcolata sull’incremento di valore nel periodo dalla predetta cessazione al termine del decennio. Ha poi ritenuto che il valore, denunciato per errore materiale come finale, era quello iniziale, mentre quello finale andava calcolato sulla base delle nuove rendite catastali e risultava inferiore a quello iniziale.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resiste con controricorso la Società Italiana Distribuzione Moderna s.p.a., già La Rinascente.

Con il primo motivo, deducendo violazione della normativa sull’INVIM decennale, l’Agenzia delle Entrate afferma che la base di calcolo deve essere quella della differenza di valore del bene tra l’acquisto e il termine del decennio.

La censura è solo in parte fondata. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 5728 del 2005 che: "In tema di INVIM decennale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3, qualora nel corso del decennio cui si riferisce l’imposta dovuta venga meno la destinazione dell’immobile all’esercizio dell’attività commerciale e, quindi, il diritto alla esenzione dal tributo, prevista dall’art. 25, comma 2, lett. d), del citato decreto (comma sostituito dalla L. 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3), l’incremento di valore imponibile va determinato assumendo come valore iniziale del bene non quello che esso aveva alla data dell’acquisto, nè quello risultante al momento della cessazione della utilizzazione strumentale, bensì esclusivamente il valore corrispondente alla data di inizio del decennio di riferimento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine al capo della sentenza con il quale la CTR ha ritenuto che la contribuente abbia commesso un errore materiale indicando come valore finale un valore diverso da quello cd. automatico, potendo la contribuente avere interesse a dichiarare un valore maggiore di questo.

Il motivo è fondato in quanto manca motivazione al riguardo e la giustificazione che ne da la contribuente nel ricorso, mentre conferma la mancanza di motivazione, comporta accertamenti di fatto che esulano dai poteri di questa Corte.

Il terzo motivo che denunzia vizio extrapetizione è assorbito.

In accoglimento dei primi due motivi va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale nel decidere si atterrà al trascritto principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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