Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 25-01-2011, n. 2399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 21.12.2009, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta da D.B.L. avverso la richiesta di archiviazione presentata dal PM nel proc. pen. 8132/05;

Sostiene il GIP che la richiesta in questione è stata notificata al difensore in data 22.9.2009 e che l’opposizione è pervenuta dopo il 14.10.2009, vale a dire, addirittura dopo che il provvedimento di archiviazione era stato assunto.

Con il ricorso si deduce violazione di legge, atteso che la notifica è stata effettuata il 3.11.2009.

Il ricorso è manifestamente infondato e merita rigetto.

Dagli atti si rileva che:

a) vi è una prima richiesta di archiviazione in data 15.6.2006 (fol.

18);

b) il 18.7.2006 la PO chiede copia della richiesta (fol. 19);

c) il 27.8.2006 viene presentata la opposizione alla richiesta di archiviazione (foll. 25-26), in calce alla quale, in data 28.8.2006, si legge l’annotazione "si prenda il fascicolo";

d) il giorno 8.5.2007 il GIP accoglie l’opposizione e dispone ulteriori indagini (fol. 33);

e) il 24.3.2009 viene avanzata nuova richiesta di archiviazione (fol.

54) in calce alla quale viene inserito l’invito al PM -in data 12.8.2009 – a dare avviso alla PO;

f) detto avviso viene emesso in data 31.8.2009 (fol. 55) e notificato "a mani proprie" il 22.9.2009 (fol. 56 retro);

g) il 14.10.2009 viene emesso provvedimento di archiviazione (fol. 54 retro);

h) il 4.11.2009 la PO redige nuova opposizione alla archiviazione che deposita il 10.11.2009 (foll. 61-62).

E’ dunque evidente che la (nuova) opposizione è stata depositata un mese e 19 giorni dopo la notifica della richiesta di archiviazione e, ciò che più conta, quando il detto provvedimento di archiviazione era già stato assunto.

Orbene è noto, come osserva il requirente PG, che il termine per proporre la opposizione è ordinatorio (ASN 200S06804-RV 231108), ma e altrettanto ovvio che detta opposizione, se pur può essere presentata senza conseguenze sul piano procedimentale, dopo la scadenza di detto termine debba essere comunque presentata prima della assunzione del provvedimento cui ci si intende opporre (e sempre, ovviamente che tale provvedimento sia stato emesso nel rispetto del termine, pur ordinatorio).

E tale è il caso in esame.

Consegue condanna alle spese e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, somma che si stima equi determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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