T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 40 Amministrazione pubblica; Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Regione Autonoma della Sardegna, in forza dei nulla osta dei competenti ispettorati provinciali dell’Agricoltura ha concesso ai ricorrenti il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo a tasso agevolato da questi ultimi acceso per il ripianamento di preesistenti passività maturate per l’effetto di annate caratterizzate da eventi siccitosi o eccezionali.

Sennonché, con decisione 16/4/1997 n. 97/612/CE la Commissione delle Comunità Europee, tenuto conto che l’art. 5 della L.R. 44 del 1988 autorizzava la concessione di misure di aiuto e che la norma non era stata previamente notificata ai sensi dall’art. 93, paragrafo 3, del Trattato, ha dichiarato gli aiuti concessi ai sensi della detta disposizione regionale contrari al diritto comunitario imponendone il recupero.

In esecuzione della decisione comunitaria l’Amministrazione regionale ha revocato i citati nulla osta e caducato il beneficio del concorso nel pagamento degli interessi oltre a disporre il recupero degli aiuti già erogati.

Ritenendo tali provvedimenti illegittimi, gli interessati li hanno impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 L. 241/90, 12, 13,14,15, 16, 17 e 18 L.R. 40 del 1990, eccesso di potere;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato UE, violazione dell’art. 5 della L.R. 44 del 1988 modificato dall’art. 12 L.R. 17 del 1992, violazione degli artt. 2034, 2948, 1442 del codice civile, eccesso di potere

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando memoria nella quale ha sostenuto la infondatezza del ricorso.

In data 21.10.2010 la difesa dei ricorrenti depositava memoria.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale ritiene il Collegio che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica: di interesse legittimo, nei riguardi del potere della Pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall’origine, con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto (T.A.R. Sardegna 4.8.2009 n. 1415; Cons. Stato Sez. VI, 11/1/2010 n. 3, Cass. Sez. Un. 12.2.1999 n. 57).

Poiché nel caso di specie il potere di autotutela esercitato è motivato con riguardo all’originaria illegittimità del provvedimento concessivo dell’aiuto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo per cui la controversia risulta correttamente radicata.

Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.

Esso è infondato.

Quanto alla censura circa la mancata partecipazione dei privati al procedimento si osserva quanto segue.

Anche prima delle modifiche alla legge 241 del 1990 ad opera delle L. 15 del 2005 e 80 del 2005, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’ avvio del procedimento quando il procedimento riguarda l’emanazione di un atto amministrativo interamente vincolato in base ad un quadro normativo di riferimento che non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili e l’eventuale annullamento giurisdizionale dell’atto, per omessa comunicazione dell’ avvio del procedimento, non priverebbe la p.a. del poteredovere di riemanarlo con identico contenuto (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 dicembre 2004, n. 14644).

In definitiva l’obbligo della p.a. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di quei soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti deve configurarsi in senso sostanziale e non formale e ritenersi, pertanto, sussistente ogni qualvolta l’amministrazione, relativamente allo svolgimento di un procedimento amministrativo semplice o complesso prodromico all’adozione di un provvedimento finale, possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l’acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi, quali quella oggetto della presente vicenda controversa, in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità del privato di partecipare al procedimento stesso (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 09 giugno 2004, n. 2478).

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ritiene di discostarsi, afferma che il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento sulla regolarità del beneficio, solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura comunitaria, atteso che qualunque operatore economico diligente è normalmente in grado di compiere tale verifica. Conseguentemente laddove l’erogazione sia avvenuta, come nella fattispecie, in mancanza di preventiva notifica alla Commissione non è configurabile alcun legittimo affidamento in ordine alla regolarità della misura (Corte Giust. CE, III Sez., 23.2.2006, n. 346, idem V Sez., 14.9.2006 n. 336, e II Sez., 15.12.2005 n. 148, Trib. I Grado CE, III Sez. 30.11.2009 n. 427, TAR Lombardia – Milano, III Sez., 12.11.2009 n. 5059, TAR Lazio – Roma, II Sez., 11.1.2005 n. 167).

La Regione era, pertanto, indefettibilmente tenuta a recuperare l’aiuto concesso ai ricorrenti, né a questi ultimi, giusta quanto sopra esposto, poteva o può ora riconoscersi un affidamento tutelato alla conservazione del beneficio.

Non è poi superfluo osservare che successivamente al provvedimento di recupero, la Regione è intervenuta dettando vari criteri agevolativi, quali la sospensione temporanea del recupero (delibera della Giunta regionale n. 8/21 del 14.03.2002), la compensazione tra crediti e debiti e la possibilità di rateizzazione (delibere della Giunta regionale n. 5/22 del 7.02.2003 e n. 36/18 del 26.007.2005).

Del tutto inconferenti sono poi le argomentazioni di cui al secondo motivo di ricorso con le quali si fa riferimento alla necessità di applicare l’art. 2034 del codice civile e cioè l’esclusione dal diritto alla ripetizione di quanto sia stato spontaneamente corrisposto in esecuzione di doveri morali e sociali.

Il Collegio ricorda che un fattore che può inibire la ripetizione dell’indebito è costituito dalla presenza di un’obbligazione naturale idonea a giustificare il pagamento.

L’art. 2034 del codice civile stabilisce che non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. In altre parole l’adempimento di una obbligazione naturale si pone come titolo definitivo di acquisto della prestazione in capo al beneficiario.

Non è necessario soffermarsi a lungo sulla censura se non rilevando che l’aiuto concesso non può certo essere ascritto alla categoria delle obbligazioni naturali.

Occorre ancora ricordare che nei contratti di mutuo era inserita all’art. 6 del capitolato delle condizioni generali per i contratti di mutuo per ripianamento di passività di credito agrario ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13.12.1988 n. 44 la clausola di salvaguardia a favore dell’ente creditizio mutuante debitamente sottoscritta dai ricorrenti che prevedeva l’ipotesi del pagamento dell’intero in caso di venir meno del concorso regionale negli interessi.

Per tutte le motivazioni esposte il ricorso va in definitiva rigettato.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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