Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-02-2011, n. 4215 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GdP di Genova ha accolto entro i limiti di Euro 2.892,16 la domanda di risarcimento dei danni proposta da M.M. contro la s.r.l. Marcenaro Antonio e la sua assicuratrice, s.p.a.

Lloyd Adriatico, a seguito di un incidente stradale occorso in (OMISSIS), allorchè l’automobile di proprietà dell’attore è stata urtata da un furgone di proprietà della Marcenaro, mentre si trovava parcheggiata.

Proposto appello principale dal M., che lamentava la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico e dell’importo dell’IVA sulla fattura relativa alle riparazioni, e appello incidentale dalla Marcenaro, che chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 2137/2005 il Tribunale di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha interamente respinto la domanda del M..

Questi propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la s.p.a. Lloyd Adriatico.

La Marcenaro non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e nullità della sentenza per ultrapetizione; violazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, nonchè insufficiente motivazione, il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia riformato la sentenza di primo grado nel capo relativo alla condanna dei convenuti al rimborso delle spese di riparazione dell’autovettura, in mancanza di impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado.

Rileva che il Lloyd Adriatico ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, mentre l’appellata e appellante incidentale Marcenaro si è limitata a chiedere al giudice di appello il rinnovo della consulenza tecnica sulla quantificazione dei danni all’autovettura, senza contestare nè l’effettivo verificarsi del tamponamento, nè la sussistenza dei danni, circostanze che sono state confermate anche dalle testimonianze acquisite al giudizio.

2.- Il motivo è fondato.

Risulta dalle conclusioni precisate dalle parti e riprodotte nella sentenza di appello che le appellate non hanno contestato che l’automobile di proprietà della Marcenaro ebbe a tamponare la vettura parcheggiata dell’attore, arrecandole danno, limitandosi a chiedere il rigetto dell’appello principale, con cui il M. chiedeva il rimborso dell’IVA ed il risarcimento dei danni da fermo tecnico.

Il Lloyd ha poi espressamente chiesto la conferma (nel resto) della sentenza di primo grado.

La domanda istruttoria del M. di rinnovo della CTU per l’accertamento e la quantificazione dei danni manifesta solo la (implicita) contestazione dell’entità della somma liquidata in primo grado, concretizzando – a tutto voler concedere – una domanda di riduzione della somma stessa, che peraltro neppure è stata espressamente formulata.

Il giudice di appello non poteva pertanto riformare la sentenza di primo grado, nel senso di escludere del tutto l’esistenza dei danni, senza avere neppure disposto il rinnovo della CTU: unico mezzo richiesto dall’appellante incidentale a supporto della sua impugnazione.

3.- Il secondo motivo, che censura la pronuncia di appello in punto spese processuali, risulta assorbito.

4.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinchè decida la controversia entro i limiti delle domande effettivamente proposte dalle parti in sede di appello.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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